Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso un provvedimento carico di interessanti risvolti per la disciplina sull’accesso agli atti: con l’ordinanza n. 4028/2015, infatti, la Corte si è espressa sul ricorso proposto da una dipendente di Poste Italiane spa contro la sentenza del TAR Emilia Romagna che aveva considerato legittimo il diniego di Poste Italiane alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990.
La ricorrente – premettendo la propria intenzione di proporre domanda giudiziale per accertare il suo diritto al trasferimento e al risarcimento dei danni per l’uso, a suo dire distorto, da parte di Poste Italiane dell’istituto del distacco al posto dell’applicazione della graduatoria nazionale di mobilità – aveva chiesto di poter accedere ad alcuni documenti. A fronte del diniego e del successivo rigetto del ricorso del TAR competente, la ricorrente ha impugnato tale decisione innanzi al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali controversi in materia, ha deciso di rimettere all’Adunanza Plenaria dello stesso organo la decisione circa la possibilità di consentire il l’accesso agli atti amministrativi (ai sensi degli artt. 22 e ss. della l.241/1990) anche nel caso in cui con la richiesta di accesso il ricorrente intenda tutelare una propria situazione giuridica soggettiva di tipo esclusivamente privatistico e in posizione paritetica rispetto all’amministrazione pubblica, come nel caso della richiesta di accesso fatta dalla dipendente di Poste Italiane.
In effetti, a seguito degli interventi riformatori susseguitisi negli anni, risulta in generale applicabile a Poste Italiane S.p.A. la disciplina dell’accesso agli atti, attualmente consentito, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche ai “soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, nonchè nei confronti dei gestori di pubblici servizi (artt. 22 e 23 della Legge n. 241/1990).
In un importante precedente richiamato nell’ordinanza in commento, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con la sentenza del 22 aprile 1999) aveva stabilito che chi ritiene di essere stato leso dal gestore di un servizio pubblico nel corso di un procedimento per l’assunzione o per la promozione di dipendenti possa accedere agli atti del medesimo procedimento, in quanto vi è lo svolgimento di un’attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico.
In effetti, il vincolo di strumentalità al conseguimento del pubblico interesse, che grava sull’attività formalmente privatistica del gestore del pubblico servizio, comporta per esso l’assoggettamento ai doveri di trasparenza, pubblicità e partecipazione e, in definitiva, l’assimilazione all’attività di una PA per quanto riguarda la tutela dei privati interessati.
Tuttavia, nel caso in oggetto, la questione rimessa all’Adunanza plenaria attiene nello specifico alla possibilità di applicare il diritto di accesso agli atti anche qualora il rapporto fra il privato che chiede l’accesso e il privato che è destinatario di tale richiesta (nello specifico, Poste Italiane) non presenti alcun profilo di specialità derivante dalla qualità di gestore di un servizio pubblico, come nella vicenda in oggetto, in cui la richiesta di accesso agli atti rivolta a Poste Italiane S.p.A. attiene esclusivamente all’ambito del rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dell’impresa privata (ma – come rilevato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza in commento – analogo problema potrebbe porsi per un prestatore d’opera).
In tal senso, appare controversa la ricognizione circa l’applicabilità della disciplina dell’accesso agli atti in tutti i rapporti giuridici privatistici diversi da quelli nei quali il soggetto che chiede l’accesso agli atti possa qualificarsi come cittadino, utente o portatore di un interesse diffuso rispetto al servizio pubblico erogato dal soggetto – formalmente privato – a cui è rivolta l’istanza di accesso.
In definitiva, la questione rimessa all’Adunanza Plenaria per una nuova indagine interpretativa riguarda la possibilità di applicare la disciplina dell’accesso agli atti, prevista dalla Legge 241/1990, quando il rapporto tra il soggetto istante e il privato gestore di un pubblico servizio non sia in alcun modo influenzato o qualificato dai profili pubblicistici eventualmente rinvenibili nelle attività del gestore. Non ci resta ora che attendere di sapere quale sarà l’orientamento dell’Adunanza e le conseguenze che ne verranno.