Certificati telematici di malattia: incertezze e criticità 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo scritto dal nostro socio Stefano Zoffoli:

 

"Nella modalità  con cui l’INPS ha decodificato e messo in pratica la normativa sul processo telematico di redazione e trasmissione dei certificati e attestati di malattia si possono ravvisare delle criticità , elencate nei seguenti paragrafi.

1-DA ATTI PUBBLICI SOTTOSCRITTI A BIT
Il certificato e l’attestato di malattia sono atti pubblici in quanto redatti e sottoscritti da un pubblico ufficiale (medico di famiglia) che è quindi soggetto, in caso di falsità  di attestazioni, alle conseguenze degli art.li 479 e 476 del codice penale (reclusione da 1 a 6 anni); sorge però un nuovo problema: il datore di lavoro non possiede nessun atto pubblico ma unicamente un numero di protocollo, comunicatogli dal lavoratore (con quale sistema di validazione della data e della trasmissione?) o addirittura un file .txt o .xml non firmato da alcun soggetto (nè INPS, nè medico) nè tantomeno trattato secondo le regole del D.Lgs. 82/2005 e regole tecniche DigitPA; semplici bit, quindi, tranquillamente manipolabili e modificabili.
Non si sa (in quanto l’Istituto previdenziale non ha emesso alcuna comunicazione in tal senso) se esiste un server con un archivio contenente i certificati di malattia emessi come documenti informatici cui sia associata in maniera certa, univoca, immodificabile e sicura una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale e, soprattutto, come agire in caso di bisogno.
La conseguenza più impattante di questo fattore, anche se infrequente, consiste nella maggiore difficoltà  del privato cittadino o datore di lavoro ad agire in giudizio contro un medico per “falsità  materiale in atto pubblico” o “falsità  ideologica in atti pubblici” per mancanza del “corpo del reato”; per il medico, assurdamente, potrebbe diventare molto più efficace una strategia difensiva basata sul disconoscimento del documento (attestato di malattia) o sull’assenza della sua sottoscrizione piuttosto che quella più faticosa basata su una errata convinzione scientifica che non prevede il dolo per falso ideologico; meglio cioè sostenere che la controparte ha prodotto un documento senza alcun valore giuridico di provenienza che sostenere la buona fede sulla convinzione, anche se errata, che i sintomi accertati e dichiarati dal paziente lo avessero convinto dell’esistenza della patologia in atto.
Gli attestati di malattia emessi come documenti informatici da parte dell’Inps e messi a disposizione dei datori di lavoro, non contenendo sottoscrizione elettronica avanzata, qualificata o digitale da parte di nessuno, non hanno pertanto alcun valore di atto pubblico ma semplicemente di prova (art. 2712 c.c. “riproduzioni meccaniche”) al pari delle fotocopie e fotoriproduzioni, liberamente valutabile dal giudice in funzione della loro sicurezza, integrità , qualità  e immodificabilità .

2- SMS
Cos’ha di “certo” un SMS? Un SMS non può certificare nè il mittente, nè il destinatario, e nemmeno l’autore, la ricezione, la sicurezza del canale comunicativo, la privacy, la sicurezza e certezza della trasmissione, la data e l’ora dell’invio e della ricezione; stesso dicasi della mail tradizionale, non avrebbe avuto senso altrimenti l’istituzione della PEC.
Eppure Confapi, Confindustria, CGIL, UIL, CISL, hanno stabilito che il numero di protocollo relativo a un attestato di malattia, ovvero a un documento che contiene dati sensibili di un soggetto, la cui trasmissione o consegna necessitano di certezze giuridicamente valide e indiscutibili, può viaggiare tramite SMS o indirizzo di posta elettronica.
Tali comportamenti sono forse la conseguenza di un approccio a volte superficiale delle istituzioni governative e previdenziali nei confronti dell’intero processo del “Certificato di malattia” telematico.

 

3- VERA SEMPLIFICAZIONE?
La semplificazione sostenuta dall’INPS potrebbe apparire unidirezionale, dal momento che a essere sgravati di adempimenti rispetto al passato sono soprattutto l’INPS e il lavoratore, mentre il datore di lavoro ovvero il suo Consulente del Lavoro ne risultano ulteriormente appesantiti.
Infatti:
a) L’INPS non deve più ricevere e gestire (ricevimento agli sportelli, manipolazione, smistamento, acquisizione dati, archiviazione, conservazione) milioni di pezzi di carta.
b) Il lavoratore non ha più alcun obbligo di integrare l’attestazione e la certificazione di malattia con i dati del datore di lavoro interessato (matricola INPS denominazione e settore);
c) Il lavoratore non deve più inoltrare con prova di spedizione, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia all’INPS (il certificato è la parte di documento contenente anche la diagnosi);
d) Il lavoratore non deve più inoltrare con prova di ricezione, entro 2 giorni dal rilascio, o consegnare direttamente, l’attestazione di malattia al proprio datore di lavoro ma comunicare un semplice numero di protocollo anche tramite (CCNL sottoscritti da CONFAPI e CONFINDUSTRIA) sms;
e) Il datore di lavoro, o il suo Consulente, deve adoperarsi per andare a consultare nel sito o monitorare quotidianamente la propria casella di PEC;
f) Nel caso in cui il Consulente del Lavoro voglia adoperarsi in luogo e per il suo cliente, nella logica dell’offerta di un servizio aggiuntivo, deve poi provvedere ad avvertirlo della presenza dell’attestato di malattia, telefonandogli o effettuando una comunicazione tramite posta elettronica o altri sistemi.

4-I PERIODI BUI
I vari atti regolamentari e contrattuali si sono preoccupati di prevedere anche il caso, non remoto, del disservizio; la telematica non sciopera ma può andare in tilt o non funzionare, quindi ecco che torna utile la vecchia carta. In caso di malfunzionamento del sistema informatico o del collegamento telematico, il medico può rilasciare al lavoratore l’attestazione in modalità  analogica provvedendo poi, appena il servizio torna attivo o funzionante, all’invio telematico.
Il processo telematico nella sua fase iniziale di trasmissione del certificato di malattia all’INPS, che è passata dal lavoratore al medico, ha dimenticato, inoltre, una informazione importantissima: l’indicazione del datore di lavoro. Il medico, nel momento in cui redige il certificato e lo trasmette non deve inserire alcuna informazione sul datore di lavoro (nel recente passato analogico era adempimento riservato al lavoratore).
Come avviene quindi, e in quale momento, l’abbinamento fra lavoratore e suo datore di lavoro?
Ovviamente tramite l’UNIEMENS, anche se la logica informatico-temporale avrebbe suggerito la comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’Impiego, ma non esiste interoperabilità  fra i due sistemi informatici anche se entrambi statali; l’UNIEMENS, però, viene trasmesso in ritardo anche di 2 mesi rispetto alla data di assunzione del dipendente. C’è quindi la possibilità  che il lavoratore venga abbinato a un datore di lavoro sbagliato, con le conseguenze e problematiche, anche di privacy, che si possono immaginare.

5-TXT O XML CUMULATIVI
La ricezione degli attestati di malattia tramite PEC all’intermediario, se si è optato per tale modalità  di ricezione, comporta la ricezione di un unico documento informatico (sia nel formato .txt che .xml) contenente gli attestati di malattia di più lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro. Stessa cosa accade all’azienda che opta per la ricezione su PEC, ma limitatamente ai suoi lavoratori. Non rimane altro, quindi, che operare  taglia/incolla in separati documenti per quanti sono i lavoratori interessati.

6-OBBLIGO REALE?
In data 18 marzo 2011 il Ministero del Lavoro congiuntamente a quello della Pubblica Amministrazione e Innovazione con la circolare n. 4 trasforma una facoltà  concessa dal legislatore al datore di lavoro – e precisamente quella di poter liberamente scegliere fra la ricezione degli attestati medici in maniera telematica attraverso i canali e i sistemi messi a disposizione dell’INPS o continuare a ricevere la consegna cartacea da parte del lavoratore – nell’obbligo di utilizzare esclusivamente la prima opzione. A tal proposito la circolare recita testualmente:
“Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà  più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà  prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’INPS. E’ ogni caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità  di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.”

Ma tale affermazione non trova però riscontro in un passaggio legislativo. Eppure i passaggi legislativi hanno prescrizioni chiare e indiscutibili per il medico e l’INPS di “trasmettere” e “inoltrare” l’uno il certificato al SAC e l’altro l’attestazione di malattia al datore di lavoro il quale ha unicamente la facoltà  di scegliere quindi non un obbligo – fra un atteggiamento di tipo attivo o passivo.

Si riportano i passaggi legislativi tutt’ora in vigore.

D.L. 30 DICEMBRE 1979. N. 663. ART.2
2. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità  stabilite dallo stesso Istituto.

D.L. 165/2001. Art. 55 septies
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, “¦”¦(omissis) dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità , all’amministrazione interessata.

D.M. 26 febbraio 2010. Art. 4
1. L’INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalità  stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità  stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.
Allegato 1, punto 6
Stampe delle copie cartacee delle certificazioni
Dopo l’accettazione da parte dell’INPS del certificato e la restituzione del numero di protocollo devono essere rese disponibili dal sistema software gestionale del medico opportune funzioni di stampa per il rilascio di una copia cartacea del certificato per il lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori degli elementi "DataRicezione" e " IdCertificato", e di copia cartacea dell’attestato per il datore di lavoro.

Risulta evidente che non vi è alcun obbligo del datore di lavoro di ricevere le attestazioni di malattia dei propri lavoratori esclusivamente dall’INPS ma la facoltà  di scelta fra INPS e lavoratore.

7-RISPETTO DEI TERMINI
Quante volte sono state aperte delle procedure d’infrazione disciplinare verso quei lavoratori delle aziende assistite che hanno ritardato l’invio dell’attestato di malattia non rispettando il termine perentorio dei 2 giorni? E se fosse l’INPS a non rispettare questo termine come dobbiamo comportarci?
Sarebbe logico pensare che, utilizzando la tecnologia informatica e telematica, l’INPS effettui l’invio degli attestati di malattia tramite PEC in tempo reale o quasi, ma non è così; gli invii, che avvengono nelle più varie fasce orarie, possono arrivare il giorno dopo, ma anche dopo 3, 4 giorni o addirittura più di un mese.
Sia il dispositivo normativo che, già  in alcuni casi, quello contrattuale, esonera il lavoratore dalla trasmissione dell’attestato in caso di scelta datoriale di ricezione o consultazione telematica tramite i servizi messi a disposizione dell’INPS, e l’art. 55-septies del D.Lgs 165/2001, introdotto dall’articolo 69 del D.lgs 150/2009, prevede che “In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia “¦ all’Istituto nazionale della previdenza sociale, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità , all’amministrazione interessata”. La norma prevede addirittura severissimi provvedimenti sanzionatori nei confronti dei medici inadempienti, senza motivo, all’invio telematico, ma l’INPS non viene invece sanzionata nemmeno quando il ritardo si protrae oltre i termini di legge.

8-IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI
Qualsiasi nuova scelta venga effettuata tocca spesso agli intermediari il ruolo “fattivo”.
“¢ Se si sceglie di consultare i certificati attraverso l’apposito servizio del sito INPS è necessario effettuare quotidianamente il login e provvedere alla verifica della presenza di nuovi attestati di malattia per comunicarlo ai vari clienti. Non è pensabile suggerire ai clienti di provvedere in autonomia a eseguire tale adempimento per vari motivi fra cui quello logistico, organizzativo ma specialmente quello fidelizzante.
“¢ Se si sceglie di ricevere gli attestati per tutti i clienti nella casella di PEC dell’intermediario, cosa consigliabile nonostante le lacune attualmente esistenti (il servizio è partito a fine febbraio 2012 dopo 6 mesi che era stato annunciato con circolare 117 del 9 settembre 2011; leggasi risposta della sede INPS FC qui di seguito riportata), si rende necessario un monitoraggio quotidiano alla casella di PEC onde scaricare gli attestati di malattia pervenuti per poi inoltrarli ai vari clienti.
“¢ Se si sceglie di ricevere dal dipendente la comunicazione del numero di protocollo, l’azienda cliente deve comunicarlo al Consulente intermediario o adoperarsi per consultarlo/scaricarlo e inoltrarlo a chi elabora il LUL.

Stefano Zoffoli"