Confusione sul sito del Ministero del Lavoro: Il Libro Unico del Lavoro si stampa! Anzi, No!

Confusione sul sito del Ministero del Lavoro:
Il Libro Unico del Lavoro si stampa! Anzi, No!
di Avv. Andrea Lisi
Presidente Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti
Docente Scuola di Specializzazione Professioni Legali Università  del Salento
Coordinatore del Digital&Law Department Studio Legale Lisi www.studiolegalelisi.it 

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Scrivereste un contratto con un Vs. futuro partner commerciale sul bagnasciuga di una spiaggia? Per carità , si avvicina l’estate e probabilmente ci capiterà  di sottoscrivere contratti sotto gli ombrelloni davanti a uno splendido mare azzurro turchese, ma continueremo ad utilizzare carta e penna (o, meglio, pc e firma digitale) per siglare con certezza i nostri contratti e i nostri documenti e non ci sogneremo mai di utilizzare la sabbia, quale idoneo supporto di conservazione delle nostre manifestazioni di volontà ! O mi sbaglio?

Scrivo questo perchè un qualsiasi documento informatico per sua natura è modificabile e non facilmente attribuibile a qualcuno e, proprio per questa sua caratteristica che lo rende “volatile”[1] in mancanza di firme elettroniche e tecniche di conservazione, un qualsiasi documento informatico è più simile alla scrittura su sabbia piuttosto che alla scrittura su carta!

Lo sanno bene quei docenti napoletani che qualche mese fa si sono visti “taroccare” le graduatorie per l’assegnazione dei posti di supplenza perchè questi elenchi erano disponibili su file non conservati a norma di legge e facilmente manipolabili da malintenzionati.[2]

Insomma, un file informatico, se non è formato e conservato correttamente, non può sostituire il documento cartaceo sottoscritto. Questo dovrebbe essere ormai chiaro a tutti, considerando che ci sono normative specifiche in tal senso, in vigore da tempo nel nostro ordinamento. Tanto che dovrebbe essere superfluo ricordare la valenza formale e probatoria di un documento firmato digitalmente e marcato temporalmente; documento che ex lege va necessariamente conservato in modo permanente attraverso specifiche modalità  informatiche[3]. Così come dovrebbe essere a tutti manifesto che oggi gli archivi cartacei possono essere “dematerializzati”, se sottoposti a complesse tecniche di conservazione sostitutiva[4].

(…) continua in allegato

 



[1] Così si è espressa in proposito anche  la Corte di Cassazione con sentenza n. 2912 del 2004, laddove ha affermato che: «Le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e va esclusa la qualità  di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità  ad un ben individuato momento».

[2] Perquisizioni al Provveditorato agli Studi: «taroccate» le graduatorie docenti, articolo pubblicato in data 6 aprile 2009 sul Corriere del Mezzogiorno, disponibile alla pagina http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2009/6-aprile-2009/perquisizioni-provveditorato-taroccate-graduatorie-docenti-1501157774995.shtml. Notizia disponibile anche alla pagina http://www.noiconsumatori.org/articoli/articolo.asp?ID=2016.

[3] ART. 43 Codice dell’Amministrazione Digitale (Riproduzione e conservazione dei documenti)

(“¦) 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità  cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità  digitali.
[4] Per approfondire queste tematiche si consiglia di visitare il sito dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti www.anorc.it.

Allegati

documenti/notizie/Il Libro Unico del Lavoro si stampa o no.pdf;Articolo completo in .pdf;