Credito d’imposta formazione 4.0: quando è richiesto il deposito del contratto collettivo?

Credito d’imposta formazione 4.0, tra i requisiti per avere accesso all’agevolazione, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, c’è il deposito telematico del contratto collettivo presso l’ispettorato del lavoro. L’obbligatorietà dell’adempimento viene meno con la Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1° gennaio 2020.

Questo il principale chiarimento della Agenzia delle Entrate n. 343/2021.

I quesiti

Il quesito nasce dal dubbio di una società, che ha svolto attività formativa nel 2019 per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al credito d’imposta per la formazione.

La Società istante rappresenta che le spese relative all’attività di formazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 4 maggio 2018, che detta le disposizioni attuative in materia di credito d’imposta in relazione al costo aziendale di formazione del personale dipendente impiegato in attività formativa di cui al Piano Nazionale Industria 4.0, sono ammissibili sussistendone i previsti requisiti.

In particolare, l’istante fa presente che, le attività di formazione sono ammissibili al beneficio fiscale a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, come da disciplina vigente, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Tuttavia, la registrazione del contratto collettivo era avvenuta, nel caso di specie, nell’anno 2020.

L’istante chiede, quindi, se può avere accesso all’agevolazione poiché il deposito dell’accordo collettivo territoriale contenente lo svolgimento dell’attività formativa avveniva entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi 2020.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018), ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le c.d. “tecnologie abilitanti”.

Successivamente, i commi da 78 a 81 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), hanno esteso l’ambito temporale di riferimento dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta formazione 4.0 si possa applicare, anche, alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

In altri termini, la disciplina originaria del credito d’imposta in esame richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Il corretto adempimento, dunque, riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d’imposta 2018 e sia in relazione al periodo d’imposta 2019 una condizione di ammissibilità al beneficio.

Da ultimo, la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) al comma 215 ha prorogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prevedendo che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella previgente disciplina ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta.

Pertanto, nella fattispecie, non avendo la società istante provveduto al deposito del citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d’esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d’imposta.

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate nel rispondere al quesito ripercorre, altresì, l’evoluzione normativa dell’agevolazione “formazione 4.0” ripercorrendo i presupposti indispensabili per accedere al beneficio. L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, riconosce un credito di imposta del 40% delle spese sostenute in ambito formativo mediante “tecnologie abilitanti”.

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’agevolazione anche al periodo successivo a quello dell’introduzione del credito di imposta, ridefinendone anche la misura:

  • 50 per cento per piccole imprese;
  • 40 per cento per medie imprese;
  • 30 per cento per grandi imprese.

Infine, la Legge di Bilancio 2020, al comma 215 dell’articolo 1, proroga nuovamente il beneficio.

La nuova disciplina prevede l’applicazione delle disposizioni originarie, ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente. Difatti, a partire dal 1° gennaio 2020, tale adempimento non è più necessario per l’accesso al credito d’imposta.

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