Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari: la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

A seguito di un interpello posto da una società  e concernente il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari a seguito delle modifiche introdotte con DMEF 17 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una propria risoluzione sulla quale è opportuno fare alcune riflessioni.
Il DM 17 giugno 2014, recante “Modalità  di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2014, ha, infatti, modificato le regole di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari, abrogando quanto precedentemente previsto dal DMEF 23 gennaio 2004.
In particolare, l’art. 6, comma 1 del Decreto ha previsto che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti venga corrisposta esclusivamente mediante versamento con F24 online (art. 17, D.Lgs. 241/1997) e non più mediante F23.
Relativamente ai termini di versamento, l’art. 6, comma 2 prevede che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”, mentre il precedente DM richiedeva che entro il gennaio di ogni anno si effettuasse un pagamento a consuntivo rispetto ai bolli dovuti per i documenti emessi nell’anno precedente e preventivo rispetto a quanto si presume sarà  dovuto per l’anno in corso. 
Con il nuovo Decreto, quindi, sono state individuate modalità  sicuramente più semplici per adempiere al pagamento dell’imposta di bollo ma non è stato previsto nulla in relazione al periodo transitorio tra le vecchie e le nuove regole.
L’art. 7 del DM 17 giugno 2014 si è limitato, infatti, a prevedere che le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 (abrogato con la sua entrata in vigore) continuano ad applicarsi ai documenti già  conservati al momento della sua entrata in vigore (avvenuta il 27 giugno 2014, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU). 
L’Agenzia, però, non ha tenuto presente alcune situazioni:
– la prima è che l’obbligo di pagamento del bollo sorge a seguito dell’emissione di un documento e non successivamente alla sua conservazione, per cui nasce un dubbio applicativo per quei documenti (si pensi alle fatture elettroniche “pure”) emessi e conservati nei primi mesi del 2014 e, quindi, per i quali si dovrebbe continuare, stando alla lettera della DM17 giugno 2014, ad applicare il DM 23 gennaio 2004;
– la seconda è che il bollo dovuto sui documenti emessi nel 2014 è stato già  pagato, anche se solo in via presuntiva, a gennaio 2014 e con modalità  (F23) differenti da quelle previste dal nuovo decreto e quindi non si sa bene come effettuare il pagamento cd. “a consuntivo” normalmente dovuto entro gennaio 2015.
Questi dubbi, certamente conosciuti dall’Agenzia, avrebbero dovuto trovare delle risposte in una Circolare, piuttosto che in una risoluzione e, soprattutto, entro il gennaio 2015 e non alla fine di aprile.
Per tali motivi la società  istante ha chiesto, nel suo interpello se, per l’anno di imposta 2014, l’imposta di bollo sui documenti informatici debba essere applicata secondo le modalità  stabilite con il DM 23 gennaio 2004 (comunicazione di riepilogo e pagamento con modello F23) oppure debbano trovare applicazione le modalità  previste dal DM 17 giugno 2014 (pagamento a consuntivo con modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). E nel caso in cui, già  per l’annualità  2014, debbano essere utilizzate le nuove modalità  di applicazione dell’imposta, la società  chiede di conoscere se l’acconto versato con modello F23 il 31 gennaio 2014 possa essere scomputato in fase di versamento con modello F24. 
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha fornito la risposta al quesito il 28 aprile 2015, tramite la Risoluzione n. 43/E. Una risposta, forse, un po’ tardiva visto che, nella migliore delle ipotesi, il pagamento doveva essere effettuato entro il 30 aprile 2015.
L’Agenzia riconosce che il DM 17 giugno 2014 non contiene una specifica disciplina transitoria per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto avessero già  versato l’acconto dell’imposta di bollo per i documenti informatici relativi all’anno 2014 con l’utilizzo del vecchio modello F23, seguendo le disposizioni del DM 23 gennaio 2004.
Per semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, l’Agenzia, con la sua Risoluzione, ha chiarito che i versamenti effettuati in acconto con il Mod. F23 cartaceo nel mese di gennaio 2014 per i documenti informatici formati nel medesimo anno in applicazione delle previsioni contenute nel previgente DM 23 gennaio 2004, potevano essere scomputati dall’imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2015. 
Inoltre, la Risoluzione precisa che nel caso in cui l’importo pagato a titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il modello F23, risulti superiore all’imposta di bollo dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per l’anno 2014, la differenza di imposta potrà  essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642. 
Con la risposta fornita, l’Agenzia è rimasta coerente con il principio che era stato già  affermato nella circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, con riferimento al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, e infatti “il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un’interruzione nella continuità  dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24″.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, finalmente dato, seppur tardivamente, alcune indicazioni circa il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, ma – è doveroso ricordarlo – si tratta di indicazioni direttamente applicabili solo alla società  istante e, pur se difficilmente l’Agenzia modificherà  opinione su di esse, tali indicazioni non vincolerebbero l’Agenzia nei confronti di tutti gli altri contribuenti.