Imposta di bollo sulle copie rilasciate da PA e Enti pubblici: chiarimenti da AdE

Con la Risposta n. 170/2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto importo da versare per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle copie rilasciate per via telematica da PA e Enti pubblici.

 

Cosa prevede il tariffario

In tema di imposta di bollo, infatti, il tariffario allegato al DPR 642/72, prevede (art. 4, comma 1-quater) che per le copie di atti e provvedimenti di Amministrazioni pubbliche e Enti pubblici, rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale”, l’imposta sia “dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento” e questo in deroga a quanto previsto per il rilascio di copie dall’art. 1 della richiamato tariffario (ovvero 16 euro per foglio).

L’Agenzia, rispondendo al quesito, ha sottolineato che tale imposta forfettaria è applicabile solo nel caso in cui la copia o l’estratto trasmesso in via telematica sia realizzato conformemente a quanto previsto in tema di estratti e copie dal D.Lgs. 82/2005 (contenente il CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle Linee guida ivi richiamate.

Per approfondireUna riflessione per applicare (veramente) le Linee Guida AgID

Cosa cambia con le nuove Linee Guida?

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, quindi, dovranno procedere alla formazione di copie conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall’AgID nel settembre 2020 (le uniche ormai operative dal gennaio 2022). Il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non potrà ritenersi conforme alle richiamate LLGG e, pertanto, in tal caso, l’imposta sarà dovuta nella misura ordinaria di euro 16,00 per ogni foglio.

La risposta dell’Agenzia, probabilmente predisposta nel 2021, non tiene conto che dal 1° gennaio 2022 le precedenti regole tecniche contenute nel DPCM 13 gennaio 2014 (citato nella Risposta) sono state definitivamente sostituite (con l’abrogazione del DPCM) dalle nuove Linee guida AgID su Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

A tal fine si ricorda che, ai sensi del par. 2.3 delle LLGG AgID, la copia di un documento informatico è un documento il cui contenuto è il medesimo dell’originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto, come quando si trasforma un documento con estensione “.doc” in un documento “.pdf”. Tali documenti hanno lo stesso valore probatorio dell’originario se la stessa conformità non viene espressamente disconosciuta.

In particolare, la validità del documento informatico per le copie e/o estratti di documenti informatici è consentita mediante uno dei due metodi:

  • raffronto dei documenti;
  • certificazione di processo (LLGG, allegato 3 “Certificazione di Processo”).

 

La conformità della copia

Il ricorso ad uno dei due metodi sopracitati assicura la conformità del contenuto della copia o dell’estratto informatico a quanto contenuto nel documento informatico di origine. Nel caso in cui non vi sia l’attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia o dell’estratto informatico è garantita mediante l’apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, nonché del sigillo elettronico qualificato e avanzato da parte di chi effettua il raffronto.

Speriamo che a seguito di tale Risposta, si potrà verificare una maggiore attuazione di quanto previsto dal CAD e dalle LLGG AgID e che tale situazione non divenga solo una nuova “motivazione” per allungare i tempi di rilascio delle copie conformi.

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