La risoluzione dell’Ag. Entrate 220/E e l’art. 2215 bis c.c.: l’Agenzia delle Entrate anticipa una sua brillante soluzione interpretativa in attesa che il legislatore si decida ad intervenire!
di Andrea Lisi e Luigi Foglia
Digital&Law Department Studio Legale Lisi www.studiolegalelisi.it
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Negli ultimi due mesi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerose risoluzioni in tema di conservazione sostitutiva particolarmente significative perchè confermano e puntualizzano principi e aperture interpretative già espressi in passato. Tra queste riteniamo che sia particolarmente interessante la Risoluzione 220/E del 13 agosto 2009.
In effetti, in tale risoluzione è possibile rintracciare un principio interpretativo generale che, applicato in altro contesto, viene incontro e può tranquillizzare numerosi addetti al settore della conservazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali.
La risoluzione, infatti, afferma la specialità delle norme contenute nel D.M.E.F. 23 gennaio 2004 e, quindi, la “non applicabilità dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”), come modificato dall’articolo 16, comma 12, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella parte in cui prevede la firma elettronica della copia del singolo documento analogico.
Pertanto, ai fini della conservazione sostitutiva dei documenti analogici originali unici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, i contribuenti potranno continuare ad attenersi alle indicazioni già fornite con circolare 36/E del 2006″.
Lo stesso ragionamento dovrebbe, quindi, ritenersi applicabile in tutti i casi in cui una normativa ordinaria risulti essere in contrasto con una normativa speciale.
E’ questo il famoso[1]caso dell’art. 2215 bis C.c. che ha introdotto nuove regole per attestare la regolarità di tenuta dei libri e dei registri attraverso la previsione di una nuova sorta di «vidimazione informatica» trimestrale per la versione digitale della documentazione contabile e fiscale delle aziende.
Numerosi sono i problemi sollevati da questa norma tanto da spingere l’ Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti a chiederne istituzionalmente l’eliminazione[2] in quanto “il suddetto art. 2215bis c.c. rischia di paralizzare sia i processi di conservazione sostitutiva di documenti fiscali già avviati in questi anni e sia i progetti di conservazione che si stavano sviluppando in tutta Italia prima della sua entrata in vigore“;
Senza entrare nel dibattito, già ampiamente sviscerato[3], relativo alla portata dell’art. 2215 bis c.c., non possiamo fare a meno di sottolineare che l’illuminante interpretazione che sembra essere suggerita dall’Agenzia Entrate finisce col dare ulteriore conferma a quanto già da noi sostenuto in passato; la norma di cui all’art. 2215bis del c.c. ha valenza solo civilistica e non fiscale e si ritiene che nessuna modifica o abrogazione sia stata sancita dalla stessa e, quindi, la specifica regolamentazione dettata dal decreto ministeriale del 23 gennaio 2004, come interpretato dalla Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, continua a essere normalmente applicabile. Infatti, sotto questo specifico profilo, si è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’art. 2215bis si pongano in rapporto di genere a specie con quelle finora vigenti, nell’ambito del sistema tributario.
L’art. 2215 bis C.c. deve, quindi, ritenersi non applicabile e il momento della conclusione del processo di conservazione digitale continuerà ad avvenire annualmente con l’apposizione della firma digitale e della marca temporale da parte del Responsabile della conservazione, così come previsto dall’art. 3 del DMEF 23 gennaio 2004: “¦..”Il processo di conservazione è effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti“.
[1] Si vedano in proposito i nostri commenti pubblicati alle pagine http://www.studiolegalelisi.it/news.php?id=117 ; http://www.studiolegalelisi.it/news.php?id=121 ; http://www.anorc.it/notizia/102_Art._2215_bis_-_Il_punto_di_vista_di_Assonime_-_Associazione_fra_le_societ_.html . [2] Si può leggere l’istanza presentata dall’ associazione ANORC all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate alla pagina http://www.anorc.it/notizia/107_Anorc_presenta_un_istanza_di_consulenza_giuridica_con_suggerimento_di_elimi.html.
E’ utile riferire che, in seguito alle numerose critiche ricevute, una prima proposta di modifica è stata presentata in sede parlamentare in seno alla Commissione (Finanze e Attività produttive riunite), in occasione della conversione in legge del decreto 10/02/2009 n. 5 relativo a misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Purtroppo, la Commissione ha ritenuto che tale proposta risultava inammissibile, non per il contenuto della modifica quanto mai opportuno e attuale, ma per il testo normativo in cui è stata inserita.
L’emendamento presentato recitava così (e seppur si confonde ancora tenuta e conservazione del documento/registro, la prevista riformulazione dell’articolo 2215 bis sarebbe più che soddisfacente e prenderebbe in considerazione molte delle ragioni presentate con l’istanza dell’associazione ANORC):
Art. 2215-bis. 1. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
3. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato.
4. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.
5. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
6. Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione digitale.
Che dire se non: Provaci ancora Sam?
[3] http://www.studiolegalelisi.it/news.php?id=117