La Circolare n. 2 del 2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che ha ad oggetto l’attuazione della trasparenza (di cui al d.lgs. n. 33 del 2013) ha portato all’attenzione delle pubbliche amministrazioni (nonchè degli enti pubblici economici, delle autorità amministrative indipendenti, delle società a partecipazione pubblica e degli altri enti di diritto privato in controllo pubblico) l’entrata in vigore del decreto legislativo recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Tale Circolare nasce dall’esigenza di raccomandare alle PPAA di curare gli adempimenti contenuti nel citato decreto in quanto, in seguito a un monitoraggio a campione, sono emerse gravi carenze al riguardo e sebbene nel 70% dei siti istituzionali considerati è stata inserita la sezione “Amministrazione Trasparente” solo nel 30% di questi tale sezione è strutturata ai sensi dell’allegato A al d.lgs. n. 33/2013.
Dopo aver evidenziato gli obiettivi perseguiti dal legislatore con l’emanazione d.lgs. n. 33/2013, obiettivi di rafforzamento della trasparenza (attraverso un riordino della materia) – anche prevedendo la standardizzazione delle modalità di pubblicazione nel sito istituzionale delle PPAA e di contrasto alla corruzione, nella Circolare si ripercorrono i suoi punti fondamentali.
In particolare, con riferimento al diritto di accesso civico, nella Circolare si precisa che non soltanto i cittadini possono vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e sulla modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte della PA, ma anche le società sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti della PA, considerato poi che esse sono interessate a una serie di informazioni diverse da quelle del comune cittadino. Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori e dei procedimenti di gara.
Inoltre, relativamente al punto in esame la Circolare rileva la netta differenza tra il diritto di accesso civico e il diritto di accesso di cui all’articolo 22 della legge 241 del 1990. Quest’ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di “un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
La Circolare ribadisce, ancora, quelli che sono i destinatari individuati dall’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 e precisa che gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto sono diventati efficaci dal momento della sua entrata in vigore, non essendo necessario attendere dei provvedimenti attuativi, fatti salvi sempre e comunque i casi in cui le specifiche disposizioni abbiano previsto dei termini.
Per quanto concerne, invece, i limiti alla trasparenza, si ribadisce la necessità di contemperamento con l’interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza.
Si fa, inoltre, riferimento al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) la cui disciplina è stata modificata dal d.lgs. n. 33/2013 e si evidenzia che, al riguardo, la CIVIT ha recentemente approvato la Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 “Linee Guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016″.
Nella Circolare segue un elenco dei soggetti preposti alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza e dei loro principali compiti: Responsabile della Trasparenza, Organi Indipendenti di Valutazione, CIVIT, Dipartimento della Funzione Pubblica e AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Quest’ultima è richiamata solo con riferimento alle procedure di appalto.
Nella Circolare si segnala, tra l’altro, che in seguito alle modifiche introdotte in tema di pubblicità e trasparenza è stato rivisto lo strumento della Bussola della Trasparenza, strumento on-line che fornisce a persone fisiche, imprese e Pubbliche Amministrazioni la possibilità di verificare e monitorare la trasparenza dei siti web istituzionali.
Infine, si richiama l’attenzione sulle responsabilità e sanzioni dovute all’inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza e in allegato alla Circolare è presente una sintesi delle norme al riguardo.