Pronta la bozza del nuovo decreto legge: non c’è crescita senza digitalizzazione

All’esame del Consiglio dei Ministri la bozza di decreto legge recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Con questo provvedimento, il Governo intende intervenire per promuovere la crescita economica, attuando misure volte ad implementare le infrastrutture e i servizi digitali, incoraggiare la nascita e lo sviluppo di startup innovative, introdurre strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di grandi opere con capitali privati, creare le condizioni attrattive necessarie per favorire gli investimenti esteri in Italia, nonchè porre in essere interventi di liberalizzazione, soprattutto in campo assicurativo.

In particolare, il provvedimento in via di adozione si concentra sull’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale, tra cui: la creazione di identità  digitali e la diffusione di un documento digitale unico, in sostituzione sia della carta d’identità 1, sia della tessera sanitaria2; la costituzione del domicilio digitale per il cittadino e per le imprese, mediante il quale inviare e ricevere tutte le comunicazioni con la PA; l’istituzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e dell’Archivio nazionale georeferenziato delle strade e dei numeri civici (ANSC), secondo criteri idonei ad assicurare l’interoperabilità  dell’ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività  di cui al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, CAD).

La bozza di decreto legge in commento dovrebbe inoltre modificare il CAD, introducendo l’art. 3 bis dedicato al domicilio digitale del cittadino: infatti, sarà  facoltà  di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale, da inserire nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi3.

E’ previsto anche l’inserimento di un articolo 6 bis nel CAD, riguardante l’indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), i quali dovranno obbligatoriamente indicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese4 o ai rispettivi Ordini professionali, “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità  telematica”.

Sempre nel Codice dell’amministrazione digitale, si intendono apportare modifiche agli articoli 47, 54 e 65. Inoltre, per favorire la diffusione degli Open data e l’inclusione digitale, è prevista la sostituzione dell’art. 52 (in materia di accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni) e la sostituzione del comma 3 dell’art. 685.
Secondo l’art. 9 della bozza di decreto, dovrebbero essere modificati anche gli articoli 12, 13, 23 ter, 54, 57, 71 del CAD con l’intento di garantire una maggiore partecipazione e accessibilità .

Importanti novità  sono state introdotte anche nella legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui all’art. 15 è aggiunto il comma 2 bis che prescrive l’uso della firma digitale, a pena di nullità , per la sottoscrizione degli accordi tra PA volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività  di interesse comune, e nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti pubblici), dove si intende sostituire il comma 13 dell’art. 11, prevedendo che “il contratto è stipulato, a pena di nullità , con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità  elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

Di particolare interesse appare anche la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 6 della bozza di decreto in commento, con la quale si prevede che “il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità  alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo”.

Con l’emanando decreto, il Governo ha inteso anche proseguire il cammino verso un’istruzione digitale già  intrapreso con l’art. 7 del D.L. 95/2012, con il quale aveva introdotto il Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università  e ricerca e dei rapporti con le comunità  dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie6.
L’art. 10 della bozza contiene disposizioni in tema di fascicolo elettronico dello studente universitario e semplificazione di procedure in materia di università , mentre l’art. 11 è dedicato ai libri e ai centri scolastici digitali: fra le novità  di maggior rilievo sul punto, occorre evidenziare la previsione per cui “a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015″.

Ulteriore ambito in cui si intende intervenire con il provvedimento è la sanità  digitale (tema già  affrontato nell’art. 47 bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 aprile 2012, n. 35), attraverso l’introduzione di disposizioni che prevedano un’organica disciplina del fascicolo sanitario elettronico (FSE) – inteso come documento digitale unico dei dati socio sanitari del paziente -, l’accelerazione del processo di prescrizioni mediche digitali mediante la definizione di tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale, nonchè la possibilità  di conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale7.

Inoltre, al fine di diminuire l’attuale divario digitale e di contribuire a un utilizzo diffuso della moneta elettronica, è previsto lo stanziamento di 150 milioni di euro per il completamento del Piano Nazionale Banda Larga e la sostituzione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione digitale8 (già  modificato di recente dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 aprile 2012, n. 35.), riguardante l’effettuazione di pagamenti con modalità  informatiche9.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, inoltre, i soggetti che effettuano l’attività  di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

In tema di giustizia digitale, invece, dopo l’art. 25 della Legge 183/2011 che ha modificato il codice di procedura civile per favorire l’impiego della PEC nel processo civile, con la bozza di decreto legge in commento si intende intervenire sulla disciplina in materia di comunicazioni e notifiche, introducendo processi per via telematica. Inoltre, nei procedimenti civili le comunicazioni delle cancellerie dovranno essere effettuate solamente per via telematica, mentre nei procedimenti penali sarà  prevista una comunicazione online per tutte le notifiche alle persone diverse dall’imputato.

Da ultimo, di particolare interesse appare anche l’introduzione di un comma 3 bis all’art. 20 del recente D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Con la nuova disposizione, infatti, si intendono affidare nuove competenze all’Agenzia per l’Italia Digitale, quali la promozione di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi allo sviluppo delle comunità  intelligenti, alla produzione di beni pubblici rilevanti, nonchè alla rete a banda ultralarga, fissa e mobile e ai relativi servizi.

 

1 L’articolo 1, comma 1, del CAD definisce, alla lettera c), la carta d’identità  elettronica come “il documento d’identità  munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità  di dimostrare l’identità  anagrafica del suo titolare”.

2 Per una ricostruzione dei provvedimenti emanati per disciplinare i documenti elettronici si veda “Documenti elettronici: quale destino per la Tessera sanitaria?”, http://www.studiolegalelisi.it/notizia.php?titolo_mod=373_Documenti_elettronici__quale_destino_per_la_T%E2%80%A6.

3 Non si può non rilevare come tale previsione richiami alla memoria la CEC-PAC, sulla quale si veda l’articolo di A. Lisi “PEC e CEC PAC: Troppa Burocrazia e Regole poco chiare”, in http://www.studiolegalelisi.it/notizia.php?titolo_mod=312_La_tecnologia_governa_il_diritto_nella_P.A._Digitale_.html.

4 Inoltre, l’obbligo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane.

5 Il testo modificato dovrebbe risultare il seguente: “Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità  commerciali;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali”.

6 Questo prevede che a partire dall’anno scolastico 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dovranno avvenire esclusivamente in modalità  on line mediante un’apposita piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione.
Anche i registri, le comunicazioni e le pagelle dovranno essere redatti in formato elettronico: in particolare, queste ultime avranno la medesima validità  di quelle cartacee e saranno rese disponibili alle famiglie sul web o tramite posta elettronica.

7 Aggiungendo il comma 1 bis all’articolo 47-bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

8 Il testo che intende sostituirsi è il seguente: “1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonchè i codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalità  di cui al comma 1, lettera b, le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo 81 comma 2-bis ,
3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè delle entrate riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità  di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1″.
4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Le attività  previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

9 Già  con l’art. 6 bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 aprile 2012, n. 35, era stato introdotto il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica.