E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, martedì 9 dicembre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 che definisce le caratteristiche dello SPID – ovvero del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese – nonchè i tempi di attuazione dello stesso.
Il decreto SPID, il cui progetto ha preso ufficialmente il via lo scorso 9 giugno, prevede che attraverso una propria identità digitale sia possibile usufruire on line dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. In tale decreto si stabilisce che tale identità possa essere garantita anche attraverso i servizi proposti da operatori privati e si gettano le basi per rendere possibile l’utilizzo di un PIN Unico nel rapporto con le PA ai fini dell’ottenimento di determinati servizi on line.
Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni. Gli attori coinvolti nel sistema SPID saranno: a) i gestori dell’identità digitale; b) i gestori degli attributi qualificati; c) i fornitori di servizi; d) l’Agenzia; e) gli utenti.
Sarà compito dell’Agenzia per l’Italia digitale curare l’attivazione dello SPID, occupandosi dell’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, curando l’aggiornamento del registro SPID e vigilando sull’operato dei soggetti che vi partecipano, stipulando apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità , emanando le regole tecniche e le modalità attuative dello SPID (entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto) e le modalità di accreditamento dei soggetti SPID e le procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale il rilascio dell’identità digitale (entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto).
Le identità digitali saranno rilasciate, a domanda dell’interessato, dal gestore dell’identità digitale, previa verifica dell’identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso (lo SPID è basato su tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica). L’utente avrà il diritto di chiedere al gestore dell’identità digitale, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, la sospensione o revoca della propria identità digitale ovvero la modifica dei propri attributi secondari e delle proprie credenziali di accesso.