Responsabilità¡ della PA per il funzionamento degli strumenti informatici: la sentenza del TAR di Trento

Il TAR di Trento, con la sentenza 15 aprile 2015 n. 149, ha stabilito che una PA è responsabile del funzionamento informatico di una sua piattaforma e che le risposte informatiche della stessa costituiscono provvedimenti amministrativi, anche impliciti.
Il Tribunale ha stabilito che nel caso in cui uno strumento informatico, utilizzato dalla PA, determini delle situazioni “anomale”, la responsabilità  cade in capo, non solo, a chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali eventuali conseguenze, ma anche in capo al dipendente che, tempestivamente informato, ha omesso di svolgere tutte quelle attività  idonee a soddisfare le legittime pretese dell’istante.
Nel caso trattato dal TAR di Trento, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento implicito pronunciato online attraverso la piattaforma informatica del Ministero della Salute, con cui non era stata ammessa la partecipazione dell’interessato stesso a un concorso (relativo, nello specifico, all’assegnazione delle farmacie disponibili nelle Provincia Autonoma di Trento), annullando le credenziali di accesso e i dati inseriti nella stessa piattaforma informatica.
In effetti, come osservato dal TAR Trento, ormai le tecnologie informatiche costituiscono, anche per la Pubblica Amministrazione, uno strumento imprescindibile che trova un’attenta disciplina nel Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 e nelle relative norme attuative, al fine di raggiungere crescenti obiettivi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il TAR ha voluto sottolineare che le risposte del sistema informatico sono oggettivamente imputabili all’Amministrazione e quindi alle persone che ne hanno la responsabilità .
Il Collegio ha sancito che, in caso di “anomalie”, la responsabilità  è non solo di chi predispone il funzionamento dello strumento informatico senza considerare tali conseguenze, ma anche del dipendente che, con un modus operandi omissivo, non abbia svolto quelle attività , orientate ai principi di legalità , imparzialità  e favor partecipationis che, nello specifico, avrebbero potuto soddisfare l’interesse legittimo del cittadino alla partecipazione al concorso straordinario indetto dal Ministero della Salute.
Nel caso di specie, infatti, la domanda del ricorrente non era stata respinta per violazioni formali della procedura (ad esempio a causa di compilazione errata dei moduli o inserimento di codici scorretti) e per tale motivo, dunque, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto accertare se il rifiuto del sistema era stato legittimo o meno, in base alla normativa concorsuale applicabile.
Come si legge nella sentenza, “il rifiuto della piattaforma informatica è invero imputabile alla Provincia di Trento, la quale era dunque tenuta a valutarne la legittimità , procedendo eventualmente in autotutela”. Se, infatti, avesse riconosciuto che “il programma informatico contrastava con la disciplina legale, sarebbe stato doveroso intervenire sulla procedura per includere la domanda dell’istante“.
Da ultimo, i Giudici del TAR hanno correttamente osservato che, in analogia con il caso di specie, non si sarebbe potuto ritenere responsabile di non aver rispettato le incombenze formali il candidato, la cui domanda cartacea fosse stata respinta da un impiegato che avesse illegittimamente ritenuto di non poterla accettare: ciò in quanto le modalità  informatiche altro non sono che il nuovo modello relazionale tra PA e cittadini, e che in quanto tale deve in ogni caso essere improntato ai consueti principi di legalità , imparzialità  e ragionevolezza nei procedimenti amministrativi.