Il viaggio di ANORC nella pubblica amministrazione digitale continua e alla ricerca ANORC si aggiunge un altro importante capitolo.
La prima parte di questo percorso di ricerca, lo ricordiamo, si è focalizzato sulla diffusione della conservazione digitale e sulla nomina del Responsabile trattamento dati del Responsabile della Conservazione dei documenti digitali negli enti pubblici presi in esame. I relativi risultati sono stati pubblicati su questo sito in settembre (http://www.anorc.it/documenti/ricercaANORC_PA.pdf), e hanno restituito uno scenario piuttosto sconfortante sul sostanziale disallineamento della PA italiana dalle norme previste dal CAD.
Nella seconda parte della ricerca, invece, ANORC ha “analizzato”i siti dei medesimi Enti (Comuni capoluogo, Province, Regioni e Ministeri) ma cercando stavolta notizie sulla gestione dell’Albo on Line, sul Responsabile del Procedimento di Pubblicazione e sulla PEC come strumento di comunicazione tra PA e cittadini e/o imprese.
"L’analisi ha dichiarato il presidente ANORC, l’avvocato Andrea Lisi – non vuole colpire la Pubblica Amministrazione quanto evidenziare i rischi che, proprio per gli enti oltre che per i cittadini e tutti i soggetti economici che hanno rapporti col mondo pubblico, possono derivare da una non completa definizione delle regole a cui deve attenersi il processo di digitalizzazione della macchina amministrativa e dalla conseguente non omogeneizzazione dei comportamenti”.
Il quadro che emerge dalla ricerca, infatti, riflette proprio questo rischio. Pur in presenza di obblighi di legge spesso risalenti ad alcuni anni fa sembra spesso che gli enti si limitino a un rispetto formale delle norme tralasciando, per la mancanza di direttive precise e trovando ciascuno soluzioni fai da te, gli aspetti sostanziali del processo di digitalizzazione e cioè piena accessibilità ai dati, garanzie di rispondenza fra documenti digitali e documenti analogici (cartacei) derivati che spesso sono la maggior parte del patrimonio informativo che lega utenti ad amministrazioni, trasparenza e rintracciabilità del processo stesso di digitalizzazione e dematerializzazione mediante l’apposizione di sistemi di firma elettronica.
Presenza di un Albo on line
Per comuni e province i valori di rispondenza alla norma sono elevatissimi circa la presenza di un albo on line (per i comuni si tratta del 96% dei casi per le province del 97%). Le Regioni spesso sostituiscono questo obbligo con il rimando all’apposita sezione della Gazzetta Ufficiale Regionale (BUR). I ministeri invece dimostrano una libera interpretazione di questo obbligo in quanto solo il 23% del campione indica sul sito la presenza dell’Albo mentre il restante 77% utilizza diverse e più sezioni dedicati ai bandi, alla pubblicità legale eccetera. Se il dato sulla presenza dell’Albo può ritenersi soddisfacente così come accettabile è anche il livello medio di accessibilità allo stesso e ai documenti in esso contenuti (sempre che si consideri fisiologico un tasso di accesso limitato o negato all’incirca del 20%), la PA mostra maggiore incertezza nell’utilizzo della firma. Praticamente nessun sito di comuni, province o ministeri utilizza sistemi di firma digitale dei documenti a garanzia della provenienza e autenticità degli stessi (unica eccezione le regioni dove almeno il 30% dei documenti è firmato digitalmente in modo corretto).
Indicazione del responsabile del procedimento di pubblicazione
Connesso alla firma digitale è anche il secondo aspetto analizzato e cioè l’indicazione all’interno del sito, secondo i termini di legge, del responsabile del procedimento di pubblicazione con l’indicazione della sua qualifica e i contatti di accesso, secondo quanto stabilito dalle Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione.
Questa figura è un elemento centrale nella catena della garanzia di correttezza, trasparenza e tutela del cittadino nel processo di digitalizzazione dei documenti che ha la responsabilità di gestire, fra l’altro, la pubblicazione degli atti sull’Albo on line e di apporvi la sua firma digitale. E’ per questo che le citate Linee Guida indicano come necessario dare la massima visibilità a questa informazione, fornendo inoltre del responsabile tutti gli elementi di contatto (in tutte le pagine).
A eccezione dei siti dei ministeri che nel 92% dei casi indicano correttamente il responsabile del procedimento di pubblicazione, Regioni, comuni e province si dimostrano largamente inadempienti con, rispettivamente, l’80%, l’89% e l’88% di inaccessibilità al dato del responsabile del procedimento di pubblicazione.
Di fronte a questa situazione ANORC ritiene che sarebbe utile e positivo in molti casi per gli enti che questa figura venga a coincidere con quella del responsabile della conservazione digitale.
Pubblicazione dell’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
Secondo le risultanze dell’indagine se la presenza di Posta elettronica certificata è l’obbligo di gran lunga più rispettato dai vari organi pubblici analizzati, assai elevato è invece il dato relativo alle inadempienze formali e all’inaccessibilità di quello stesso dato.
Se infatti regioni, province, comuni e ministeri hanno definito un indirizzo PEC nella quasi totalità dei casi analizzati (percentuali del 95, 99, 97 e 92 per cento) la realtà è molto diversa per quanto riguarda i criteri di accessibilità e cioè la corretta collocazione dell’indicazione all’interno dei siti web istituzionali o la presenza di diversi indirizzi PEC invece di un unico riferimento. In questo caso la fruibilità scende al 55% dei casi nelle regioni, all’85% nei ministeri restando, invece sempre molto elevata (93%) per comuni e province.
“Dopo tanto parlare di Agenda Digitale come se si ignorasse che è dal 1993 che in Italia c’è chi si è impegnato a vari livelli su questi temi ha concluso Andrea Lisi presidente di Anorc occorre riconoscere che concretamente la premessa di qualsiasi politica di trasparenza, open gov e crescita 2.0 deve essere l’attenzione verso il documento informatico, le sue fasi di formazione, corretta gestione, conservazione e pubblicazione a norma, presupposti fondamentali per un futuro dematerializzato senza perdere in garanzia per i cittadini, le imprese e le stesse amministrazioni”.
In allegato la relazione completa della ricerca.
Allegati
documenti/notizie/1_RicercaANORC2_def.pdf;ricerca ANORC PA digitale: seconda parte;