Blockchain: tutti pronti?

Nella giornata di ieri il Senato ha manifestato il proprio sostegno ad una visione innovativa del Bel Paese, votando l’emendamento al decreto Semplificazioni che vuole definire all’interno del nostro ordinamento le tecnologie basate su registri distribuiti (c.d. Blockchain) e lo smart contract.

Si può dire che i registri distribuiti e lo smart contract abbiano fatto il loro primo ingresso in Parlamento, avendo ottenuto l’approvazione dalle commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato. Ora per divenire legge a tutti gli effetti l’emendamento dovrà essere votato in Aula e poi alla Camera.

Se il tema della validazione temporale elettronica nel contesto dei registri distribuiti (di questo infatti si tratta) dovrà essere preso in carica dall’Agenzia per l’Italia Digitale per stabilire i soggetti affidabili, i formati e l’ambiente dove utilizzarla. Secondo l’emendamento, infatti, l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), entro 90 giorni individuerà gli standard tecnici che i documenti informatici gestiti in questo modo devono rispettare affinché abbiano valore giuridico effettivo.

Il confronto tra gli esperti è appena iniziato, quantomeno pubblicamente!

Si perché Anorc rispetto a questa tematica, ha coinvolto l’attenzione dei sui esperti associati, già dallo scorso dicembre in occasione della pubblicazione del primo iter legislativo nel cosiddetto “decreto semplificazioni” (che poi non ha centrato l’obiettivo inizialmente prefissato con la regolamentazione già in tale decreto del blockchain).

L’ing. Giovanni Manca, vice presidente ANORC, al tempo ha pubblicato un suo articolo dibattendo sulla tematica della blockchain e del registri distribuiti e loro valore probatorio nell’ambito della validazione temporale di evidenze informatiche (quindi non solo di documenti informatici)

Ancor prima, l’avv. Andrea Lisi aveva trattato l’argomento, mettendo in risalto le criticità formali, quanto sostanziali rispetto al valore giuridico dei dati garantiti (e “certificati”) dalle tecnologie di registro distribuito e blockchain, affermando:

“Non credo assolutamente che questa sia la strada giusta per accostare le tecnologie digitali al diritto. Come tante volte ripetuto, la normativa – quella primaria e più generale – non deve mai porsi come obiettivo quello di inseguire una tecnologia. Questa battaglia è persa in partenza e non porta comunque a nulla. Come ho già avuto modo di precisare, un dato, un’informazione, un documento, se hanno un contenuto giuridicamente rilevante, non possono non avere un rilievo giuridico. Ovvio che il loro valore formale e probatorio va, però, valutato a seconda della loro affidabilità”.

Ora siamo in attesa dei risultati!