Anorc presenta una istanza e chiede l’intervento delle autorità  competenti per la modifica di un articolo dell’ordinamento giuridico che potrebbe penalizzare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione documentale.

 

COMUNICATO STAMPA

 Anorc presenta una istanza e chiede l’intervento delle autorità  competenti per la modifica di un articolo dell’ordinamento giuridico che potrebbe penalizzare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione documentale.

 

Milano, 18/05/2009

 

In data odierna, l’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC) ha presentato all’Agenzia delle Entrate e altre Istituzioni preposte (tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione, il Ministero per la semplificazione normativa e il CNIPA) un’istanza di consulenza (acquisibile nella sua interezza alla pagina http://www.anorc.it/documenti/istanza%20anorc_15-05_def.pdf), con contestuale suggerimento di parziale eliminazione dell’art. 2215bis c. c. dal nostro ordinamento giuridico. Questo articolo, recentemente introdotto dalla legge n. 2/2009, rischia di paralizzare i processi di dematerializzazione e conservazione sostitutiva già  sviluppati in Italia e di bloccare così quel percorso virtuoso che stava spingendo società  e pubbliche amministrazioni a investire nella digitalizzazione documentale, con garanzie di efficienza, trasparenza e risparmio.

Per tali motivi, ANORC ha chiesto alle autorità  competenti una chiara presa di posizione che sia in linea con le esigenze del mercato e garantisca in qualche modo l’operatività  dei processi di conservazione digitale già  avviati o in via di sviluppo.

L’avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC, precisa che “l’art. 2215bis c.c. genera un pericolosissimo doppio binario tra documenti cartacei e documenti informatici: mentre tutto sembra consentito a livello analogico, in caso di tenuta informatica dei registri, l’ancestrale paura nei confronti dei bit ha portato il legislatore a richiedere inutili balzelli e procedure inattuabili all’interno delle imprese”. “L’articolo 2215bis rischia di far compiere ai progetti di digitalizzazione documentale un grande e pericoloso balzo del gambero e spero che il legislatore intervenga presto per abrogare, quanto meno parzialmente, una norma che, seppure nei suoi principi generali assolutamente condivisibile, rischia di risultare controproducente rispetto ai principi di chiarezza con cui dare impulso ai processi di digitalizzazione documentale”, continua l’avv. Lisi.

“Come spiegato nell’istanza di consulenza inoltrata oggi alle autorità  competenti, la tecnica normativa utilizzata dal legislatore nella stesura dell’articolo contestato avrebbe dovuto aspirare alla perfezione, proprio perchè si sono toccate normative così importanti e si è inciso su un testo legislativo complesso e armonico come il codice civile italiano; purtroppo si sono utilizzati termini imprecisi come il concetto di marcatura temporale, termine poco riconducibile ad un testo giuridico, e anche le tempistiche previste nei processi di stabilizzazione dei registri suscitano perplessità  e preoccupazione. Insomma, si tratta di un articolo da rivedere totalmente se si ha a cuore il futuro della Società  dell’Informazione”.