Fattura Elettronica B2B: novità e perplessità, con un occhio di riguardo sul ‘caso benzina’

Con l’emanazione della Legge di Bilancio 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n.302 del 29-12-2017 – S.O. 62) diviene obbligatorio l’utilizzo della fattura elettronica fra soggetti IVA privati (B2B) secondo modalità operative simili a quelle già in vigore per gestire i rapporti verso la Pubblica Amministrazione. Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica rientrano tra le misure sviluppate da Agenzia delle Entrate e Governo, che mirano, attraverso processi virtuosi di digitalizzazione, a prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA e contemporaneamente favoriscano la semplificazione fiscale con la conseguente riduzione del numero degli adempimenti fiscali, ad esempio abolendo il tanto temuto spesometro.

Le nuove modalità di emissione e ricezione dei documenti fiscali saranno obbligatorie dal 1 Gennaio 2019 e interessano fatture, note credito, note debito e parcelle che dovranno essere trattate in modalità esclusivamente elettronica nel formato previsto dall’Agenzia delle Entrate e non potranno più essere prodotte in formato cartaceo, pena la violazione degli obblighi fiscali vigenti ai fini IVA.

Gli obblighi saranno anticipati alla data del 1 luglio 2018 per tutti quei soggetti IVA privati che emettono o, conseguentemente ricevono, fatture relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.

Il provvedimento sarà avvertito principalmente dalle oltre 20.000 stazioni di servizio distribuite sul territorio italiano che dal 1 luglio 2018 saranno obbligate ad emettere esclusivamente fatture elettroniche, facendo attenzione a riportare al loro interno le indicazioni solitamente inserite all’interno della scheda carburante. La scheda carburante, spesso oggetto di casi di false detrazioni e deduzioni fiscali, sarà abolita, obbligando di fatto i contribuenti passivi IVA che utilizzano un mezzo di trasporto per motivi di lavoro a prestare attenzione alle nuove regole per la gestione dei documenti elettronici.

Infatti ai fini della deducibilità e della detraibilità, verranno riconosciute esclusivamente le spese per l’acquisto di carburante effettuate mediante mezzi di pagamento tracciabili, come bancomat o carte di credito, e documentate proprio col mezzo fattura elettronica.

Tutte le fatture saranno recapitate sulla casella PEC comunicata dall’acquirente tramite il servizio di registrazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: così facendo, le fatture verranno sempre inviate all’indirizzo registrato.

Qualora un problema tecnico impedisca la corretta consegna, l’acquirente potrà accedere alla propria area personale presso il sito dell’Agenzia delle Entrate che conserverà per 6 mesi, la copia informatica della fattura. Sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di carburante i soggetti passivi che appartengono al regime dei minimi o a quello forfettario; inoltre sono esclusi, ma soltanto fino al 31 dicembre 2018, chi acquista carburanti differenti da benzina e diesel per i quali continuerà ad essere obbligatoria, seppur per poco, la scheda carburante.

Sempre dal 1 luglio 2018 l’obbligo di emissione e ricezione della fatture elettroniche coinvolge tutti quei soggetti privati che operano all’interno di una pubblica amministrazione per conto di una società terza. Ad esempio, se l’impresa ALFA stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione DELTA ed un (sub)appalto/contratto con BETA e GAMMA per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da ALFA ad DELTA saranno necessariamente documentate con fattura elettronica, proprio come le prestazioni rese da BETA e GAMMA nei confronti di ALFA. In questa prima fase non sono sottoposte ad obbligo di fatturazione elettronica le prestazioni rese da altri soggetti a BETA e GAMMA ma lo saranno dal 1 Gennaio 2019, come già anticipato inizialmente.

Le associazioni di categoria hanno manifestato perplessità sui tempi e sull’efficacia dei provvedimenti, richiedendo una variazione dei termini del provvedimento ma l’emendamento che prevedeva una proroga di 6 mesi all’interno del decreto legato alla vendita di Alitalia è stato dichiarato inammissibile per estraneità alla materia. Ad oggi l’unica certezza è che dal 1 luglio il cambiamento sarà drastico.