AgID adotta le linee guida su acquisizione e riuso software

In attuazione degli artt. 68 e 69 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), AgID ha adottato le linee guida sull’acquisizione e il riuso di software nella PA (determinazione n. 115 del 9 maggio 2019) che sostituisce la Circolare 63/2013, “Linee Guida per la Valutazione Comparativa”.

Sono state introdotte alcune importanti novità, tra cui:

– l’eliminazione del “catalogo del riuso”, originariamente previsto dal CAD, sostituito con il portale Developers Italia;

– la previsione che il software sviluppato da una PA deve essere sottoposto ad una licenza aperta (EUPL 1.2 con alcune eccezioni che consentono l’uso di licenze AGPL 1.2, BSD 3 e CCBY 4.0);

– non è più necessario ricorrere a convenzioni per riutilizzare il software.

Destinatarie delle linee guida sono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione[1].

Per riuso di software s’intende “il processo delineato dal CAD (art. 69) con il quale una amministrazione distribuisce («mettere a riuso») un software di cui ha titolarità in Open Source, a favore di altre amministrazioni che possano utilizzarlo («prendere a riuso»)”. Tutto il software a riuso è Open Source, ma non viceversa (poiché non tutto il software è di titolarità di una amministrazione): quello in riuso è solamente quello rilasciato sotto licenza aperta da una PA, la quale è obbligata a rendere disponibile il codice sorgente, comprensivo di documentazione, gratuitamente ad altre PPAA o ad altri soggetti giuridici, mediante rilascio in una piattaforma pubblica sotto licenza aperta (artt. 68 e 69 CAD).

Resta in capo alla singola PA che intende acquisire, condividere o riutilizzare soluzioni software la responsabilità circa il procedimento amministrativo avviato, in particolare rispetto alla protezione dei dati personali, i quali dovranno essere tenuti in considerazione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (c.d. privacy by design e privacy by default).

Prima di procedere all’acquisizione di un software le PPAA sono tenute a compiere una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico fra le diverse soluzioni disponibili sul mercato[2] e tenendo conto dei criteri di cui all’art. 68, c. 1-bis, CAD[3]. In appendice (allegato B) è contenuta una guida per la manutenzione del software in riuso, utilizzabile da chiunque sia incaricato di svolgere le attività previste, siano esse risorse interne, una società in-house dell’amministrazione o un fornitore di servizi individuato dalla stessa.

ANORC Eventi

Vi ricordiamo che oggi ANORC partecipa alla 30esima edizione di FORUM PA, manifestazione dedicata al ruolo della PA come soggetto attivo in grado di creare valore pubblico, strutturata in tre grandi percorsi: Quale PA per creare valore; Trasformazione digitale; Innovazione per la sostenibilità.
Alla sessione dedicata ai“Modelli e soluzioni in riuso per la gestione documentale”, prenderanno parte l‘avv. Andrea Lisi, l’ing. Andrea Piccoli e il dott. Gianni Penzo Doria, per indagare il tema del riuso, ancora non consolidato nella pratica, con particolare riferimento alla gestione documentale delle pubbliche amministrazioni e di mostrare le soluzioni più idonee per applicare questo principio di economicità ed efficienza.

 


[1] «gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici na- zionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e al CONI (per quest’ultima amministrazione fino alla revisione organica della disciplina di settore)».

[2] a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalita’ cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

[3] a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche’ di standard in grado di assicurare l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita’ alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.