Breve guida alle novità in tema di fatturazione elettronica, trasmissione e comunicazione dei dati delle fatture

di Luigi Foglia – Direttivo ANORC, Consulente senior Digital & Law Department

Con l’approvazione in parlamento della Legge di conversione del Decreto legge 193/2016 in tema di riforma fiscale, è tornato con prepotenza un tormentone che da qualche mese corre tra gli addetti ai lavori in tema di fattura elettronica: la fattura elettronica B2B permette di accedere agli incentivi previsti dal D.Lgs. 127/2015.

Chiariamo subito che non è vero, o quantomeno è una mezza verità che va correttamente inquadrata e spiegata.

La confusione, probabilmente, nasce tutta dalla commistione di differenti tematiche che si legge sia nel D.Lgs127/2015 che nel Decreto legge 193/2016 (ad oggi convertito ma in attesa di pubblicazione in GU).

Ma andiamo con ordine.

Con il D.Lgs. 127/2015 si stabilisce che:

– a decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche;

– a decorrere dal 1° gennaio 2017 il MEF mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema d’Interscambio (SDI) già reso disponibile per la Fatturazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2017, i contribuenti possono optare per la trasmissione telematica, anche mediante il Sistema di Interscambio, di tutti i dati delle fatture (attive e passive) relative a operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017.

Si tratta, quindi, di due differenti e cumulabili previsioni normative: l’invio telematico delle fatture tramite SDI, al quale non è direttamente connesso alcun incentivo fiscale, e la trasmissione telematica dei dati delle fatture (emesse e ricevute) per il quale, invece, sono riconosciuti gli incentivi che esamineremo più avanti.

Nessun incentivo per chi fa solo fatturazione elettronica B2B, quindi, ma la trasmissione della fattura elettronica B2B permette di non dover ulteriormente trasmettere i dati di quelle fatture qualora si sia già esercitata la relativa opzione di trasmissione.

I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture li trasmettono, infatti, non secondo quanto previsto per SDI ma secondo le differenti istruzioni fornite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e con i relativi allegati. Sarà poi cura dell’Agenzia delle Entrate richiedere a SDI i dati di fatturazione non trasmessi secondo quanto previsto dal provvedimento del 28 ottobre in quanto la relativa fattura è stata già inviata a SDI.

Secondo quanto poi previsto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate è esercitabile esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web della stessa Agenzia. L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione e per i quattro anni solari successivi a esso; se non revocata, l’opzione si estende, di quinquennio in quinquennio.

 

Gli incentivi previsti per la trasmissione

Per i soggetti che si avvalgono delle opzioni di trasmissione telematica dei dati relativi a tutte le fatture emesse o ricevute (eventualmente anche tramite SDI) sono stati previsti alcuni incentivi fiscali:

  1. viene meno l’obbligo di presentare:

◦      le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all’articolo 21 del DL 78/2010, così come modificato da ultimo con DL 193/2016);

◦      le comunicazioni di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list (di cui all’art. 1, comma 1, del DL 40/2010);

◦      (disposizione prevista dall’art. 7, comma 12, del DPR 605/73 e poi soppressa con DL 193/2016 a partire dal 1 gennaio 2017) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;

  1. viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni relative alle annotazioni nei registri acquisti e IVA delle fatture relative a operazioni tra operatori economici italiani e sammarinesi (art. 16, lett. C, DMEF 24 dicembre 1993) e (disposizione prevista dall’art. 50, comma 6, del DL 331/93 e poi soppressa con DL 193/2016 a partire dal 1° gennaio 2017) le comunicazioni degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea;
  2. i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
  3. sono ridotti di un anno i termini per gli accertamenti relativi alle imposte dovute ai fini IVA o sul reddito.

La riduzione dei termini per gli accertamenti prevista si applica, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DMEF 4 agosto 2016, solo in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi e solo se questi ultimi effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Sono ammesse eccezioni solo per pagamenti di ammontare non superiore ai 30 euro.

Inoltre, per ottenere la riduzione dei termini prevista, i contribuenti dovranno comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per ottenerla: la comunicazione andrà effettuata nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, utilizzando i modelli dichiarativi approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili

Con il D.Lgs. 127/2015 vengono anche stabilite alcune riduzioni degli adempimenti normalmente previsti in ambito di gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Per coloro i quali aderiranno alle opzioni di invio telematico dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute o di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, a partire dal 1° gennaio 2017 viene previsto che:

  • viene meno l’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto e di vendita;
  • viene meno l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) e la garanzia prevista per i rimborsi dall’art. 38-bis del DPR 633/72.

Inoltre, per i soggetti passivi Iva di dimensioni ridotte, l’Agenzia delle Entrate realizzerà un programma specifico di assistenza con cui saranno messi a disposizione dei contribuenti le informazioni necessarie per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale IVA.

 

Il DL 193/2016 e le “Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione”

In aggiunta a quanto fin qui previsto dal D.Lgs. 127/2015, con DL 22 ottobre 2016 n.193 il Governo ha inteso introdurre ulteriori misure di contrasto all’evasione fiscale andando a incidere sulla precedente disciplina delle comunicazioni IVA stabilita con DL 78/2010.

Gli obblighi di comunicazione ivi previsti non devono essere confusi con la trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri previsti dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs 127/2015 già esaminato. Anche dal punto di vista della numerosità e del dettaglio i dati da trasmettersi, eventualmente, ai sensi del D.Lgs 127/2015 sono molto più numerosi di quelli previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al DL. 193/2016.

 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Il nuovo art. 21 del DL 78/2010, così come modificato con DL 193/2016, stabilisce infatti che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/72 ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

I dati dovranno essere inviati in forma analitica secondo modalità da stabilire con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Sempre con DL 193/2016 è stato modificato anche l’art. 21 bis del DL 78/2010. L’art. 21 bis ora prevede che i soggetti passivi trasmettano, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per la comunicazione dei dati delle fatture – da individuare con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate.

Il nuovo art. 21 bis prevede poi che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli esiti derivanti dall’esame dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e quelli relativi alle liquidazioni periodiche IVA .Qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell’esito e potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

 

La fattura elettronica inviata tramite SDI

Come previsto dal D.Lgs. 127/2105, il Sistema d’interscambio si prepara a ricevere anche le fatture B2B e, per farlo, è stato recentemente adeguato il formato Fattura PA le cui nuove specifiche (alle quali dovranno adeguarsi tutti, anche chi continuerà a inviare solo FatturePA) entreranno a regime a partire dal 1° gennaio 2017.

Per chi invierà (e riceverà) le proprie fatture tramite SDI non sarà necessario trasmetterne (se si è attivata la relativa opzione) o comunicarne i relativi dati.

Il comma 3 del DL 193/2016 prevede anche che per le operazioni rilevanti ai fini IVA gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del DMEF 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.

Tempi e modalità di applicazione di tale disposizione, anche in relazione agli obblighi di esibizione contenuti nell’articolo 5 del DMEF 17 giugno 2014, saranno stabiliti con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A prescindere dalle modalità con cui si renderà operativa quest’ultima previsione, sembra proprio che il legislatore stia ripercorrendo quanto già previsto dal nuovo comma 1 bis dell’art. 43 del CAD per tutti i documenti conservati dalle PA[1].

Sanzioni

Anche in tema di sanzioni abbiamo delle novità.

Ai contribuenti che optano per l’invio telematico dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, una sanzione che va da Euro 250 a Euro 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/97) oltre alla perdita dei benefici e degli incentivi previsti per l’opzione della trasmissione.

Il DL 193/2016, invece, ha introdotto due nuovi specifici commi all’art. 11 del D. Lgs 471/97.

Nello specifico il nuovo comma 2-bis prevede che per l’omessa o errata comunicazione (effettuata ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010) si applica una sanzione di euro 25 per ogni fattura (non trasmessa o trasmessa non correttamente) con un massimo di euro 25.000.

Il nuovo comma 2 ter, invece, prevede che l’omessa o errata comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (effettuata ai sensi dell’art. 21 bis del DL 78/2010) è punita con una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000.

NOTA: I contribuenti che vogliono avvalersi, già dal 2017, dell’opzione relativa alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, possono farlo, per il primo anno di applicazione, esercitando le opzioni entro il 31 marzo 2017. 

Il nuovo termine è stato stabilito dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 1° dicembre 2016.


[1]             Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti comma1-bis:

Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.