L’Associazione ANORC, rappresentata dal Segretario generale avv. Andrea Lisi, di concerto con un gruppo di referenti interassociativi e liberi professionisti (Laura Strano – Community Facebook Trasparenza Siti Web PA, Carmela Pace – Movimento Roosevelt, Massimo Di Rienzo – Spazio Etico e Andrea Ferrarini – Libero professionista), ha presentato al presidente ANAC, dr Raffaele Cantone, un proprio contributo alla consultazione sulle linee guida emanate da ANAC che riguarda in primo luogo l’impianto metodologico utilizzato nella redazione delle Linee Guida, che dovrebbero essere il documento di orientamento delle PA nell’attuazione del nuovo diritto di accesso alle informazioni da esse detenute.
In particolare nelle considerazioni inviate sono stati messi in risalto alcuni punti fondamentali la cui assenza nell’attuale schema posto in consultazione genera profonde perplessità:
- Le Linee Guida dovrebbero contenere un modello di visualizzazione del “procedimento di accesso civico generalizzato”, cioè una semplificazione grafica delle “fasi” e dei “momenti decisionali” e di come dovrebbero essere organizzati per rendere più accettabile il rischio di cattiva gestione. Ad esempio, per la FASE 1 “input”, si dovrebbe indicare cosa deve contenere una istanza per mitigare il rischio in capo ai richiedenti di indicare erroneamente un procedimento, sia in capo agli operatori pubblici riceventi di valutare in maniera erronea a quale delle tre fattispecie corrisponde l’istanza di accesso. E così via per le altre fasi che introducono momenti di valutazione discrezionale, quale, ad esempio, la valutazione circa l’esistenza del “controinteressato” ed il “bilanciamento degli interessi”. Un esempio potrebbero essere le flowchart disponibili sul sito dell’ICO inglese.
- Le Linee Guida per promuovere l’attuazione del nuovo diritto di accesso dovrebbero, inoltre, illustrare un numero significativo di esemplificazioni, dati, documenti e informazioni a cui non è stato possibile accedere in passato e che, invece, potranno essere oggetto di accesso generalizzato, spiegando, eventualmente, il diverso destino che tali istanze dovranno avere se presentate con il nuovo dispositivo normativo. A tale proposito si consiglia di utilizzare, ad esempio, i resoconti della Commissione per l’accesso, individuando casi risolti con il diniego all’accesso agli atti che, in caso di istanza di accesso generalizzato, dovrebbero concludersi con un accoglimento. Insomma, da un punto di vista metodologico, le Linee Guida dovrebbero offrire un vasto panorama di illustrazioni, schemi, rappresentazioni, semplificazioni, ecc, che esaltino un modello di accompagnamento oramai largamente praticato nel resto dei Paesi che adottano una normativa sull’accesso.
- Le Linee Guida (o, alternativamente, una documentazione allegata), dovrebbero, infine, contenere suggerimenti e modelli per la corretta tracciabilità del processo decisionale e gestionale dell’operatore pubblico. A nulla, infatti, servirebbe un diritto di accesso generalizzato, se non venissero informati e formati gli operatori pubblici a gestire e conservarne correttamente la documentazione all’interno della quale si consolida il processo decisionale. Ad esempio, nel mondo sanitario, sarebbe opportuno fornire schede in cui si esemplifica la corretta registrazione degli incontri tra medici e informatori scientifici; anche in questo caso abbiamo dei validi esempi dal mondo anglosassone.
- Le Linee guida dovrebbero spiegare alle amministrazioni come gestire la fase di contenzioso, almeno in alcuni casi particolari. Ad esempio: in caso di accoglimento parziale di una istanza di accesso per la quale è stato identificato un contro-interessato, come si deve comportare il PRCT, nel caso in cui il richiedente gli presenti istanza di riesame (chiedendo l’accoglimento totale), mentre il contro-interessato presenta direttamente ricorso al TAR (per chiedere che sia negato l’accesso?) Il RPCT deve aspettare l’esito del ricorso al TAR?
- Le Linee guida costituendo la disciplina regolamentare per le Amministrazioni che non adottino un proprio Regolamento ed essendo in tal caso destinate sia ai dipendenti che ai cittadini, dovrebbero nell’allegato “modalità per esercitare il diritto di accesso civico “essere più complete ed esaustive anche con riferimento alla tutela del cittadino richiedente o del cittadino controinteressato.
Per ogni punto sopraelencato l’Avv. Andrea Lisi di ANORC e gli altri membri del gruppo hanno esplicitato in un dettagliato documento tutte le loro osservazioni, commentando temi e paragrafi delle Linee guida messe in consultazione.
Ci auguriamo che ANAC possa fare tesoro di queste considerazioni al fine di migliorare le Linee guida garantendone la finalità ultima, ovvero permettere ai cittadini un esercizio pieno e senza inutili disomogeneità del loro diritto alla trasparenza.