Pec o Pec-ID: la confusione del TAR CAMPANIA sulle modalità  di comunicazione fra PPAA

Il Tribunale Amministrativo Regionale Campano si è pronunciato con la sentenza n. 1450/2015 sulla validità  di istanze inviate da un Comune alla Regione tramite Pec sprovviste di firma digitale: nella fattispecie appare alquanto peculiare che il TAR abbia qualificato tout court la trasmissione della richiesta via Pec come un’istanza effettuata ai sensi della lett. c-bis) dell’art. 65 del CAD, ossia come una PEC-ID.
La vicenda riguardava quattro istanze di finanziamento promosse dal Comune di Terzigno a indirizzo della Regione Campania e alla stessa inviate tramite Pec, ma senza firma digitale. La Regione, vista l’assenza di idonea sottoscrizione, le aveva ritenute irricevibili, escludendo conseguentemente le domande del Comune.
L’Ente locale, preso atto del rifiuto regionale, proponeva ricorso al TAR lamentando che la Regione non avesse minimamente tenuto conto delle argomentazioni proposte dal Comune, dalle quali si evidenziava che la volontà  di partecipazione del medesimo risultava espressa mediante la sottoscrizione autografa delle note denominate “istanza di finanziamento”, con le quali si trasmetteva alla Regione, oltre al formulario di presentazione, il progetto esecutivo e ben sette documenti allegati, tutti regolarmente firmati con sottoscrizione autografa dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente.

Il Collegio si è espresso in favore del Comune, condividendo che il rigetto delle sue istanze da parte della Regione non risultava condivisibile, e ciò in quanto – ad avviso dei Giudici del TAR Campania – le modalità  adottate dal Comune per l’inoltro alla Regione delle richieste di finanziamento sarebbero riconducibili all’ipotesi dettata alla lett. c-bis) dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), che disciplina la c.d. Pec-ID , sulla scorta della quale “le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle P.A. e ai gestori di servizi pubblici ai sensi dell’art 38, commi 1 e 3, del decreto DPR 455/2000 sono valide se trasmesse dall’autore mediante propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità  definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato”.

Su tale presupposto – in relazione al quale peraltro nella sentenza non si rinvengono le motivazioni che hanno portato il TAR Campania a effettuare tale qualificazione (in quanto non è stato argomentato in base a quali elementi la Pec inviata dal Comune alla Regione sarebbe da considerarsi una Pec-ID) – nel rispetto dell’articolo 61 del DPCM 22 febbraio 2013 – contenente le regole tecniche in materia di generazione, formazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali – continuano i Giudici, l’invio tramite Pec di cui all’art. 65, comma 1, lettera c- bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante le ” Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”, sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata.
Dunque, concludono i Magistrati campani, dal combinato disposto delle norme citate, sono considerate valide le istanze inviate alle PA pur prive di sottoscrizione – se sono trasmesse dall’autore tramite Pec ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD, in quanto la trasmissione delle istanze di ammissione al finanziamento mediante impiego del sistema di posta elettronica certificata è idonea a surrogare la stessa sottoscrizione delle medesime.

Purtroppo, però, non si riescono a condividere le conclusioni a cui sono giunti i giudici del TAR.
Oltre al fatto che nella sentenza manca qualsiasi richiamo all’articolo 47 del CAD, che dovrebbe essere il terreno d’elezione naturale per le comunicazioni di documenti da una PA all’altra ma che comunque non avrebbe potuto risolvere la mancanza di sottoscrizione –  al posto del 65, la cui ratio invece sembra attagliarsi meglio ai rapporti tra privati e PA, va rilevato che sono solo le istanze presentate alle PA per via telematica tramite Pec-ID quella di cui all’articolo 65 lett. c-bis del CAD, le cui regole tecniche sono contenute nel DPCM 27 settembre 2012-  ad avere la capacita di “surrogare” (così come si sono espressi i giudici) la sottoscrizione delle stesse.
Al contrario, in assenza di sottoscrizione dell’istanza, la Pec  semplice non è in grado non entrando nel perimetro tracciato dalla lettera c-bis dell’articolo 65 del CAD – di “surrogare” proprio nessuna sottoscrizione, con tutte le conseguenze che dalla mancata sottoscrizione possono derivare.

E allora, le conclusioni del TAR non si possono e non sono da condividere. Pertanto, il Comune di Terzigno avrebbe dovuto sottoscrivere comunque il formulario di presentazione dell’istanza perchè tale richiesta potesse essere correttamente ricevuta.
Infatti, alla luce dell’iter argomentativo seguito dai Giudici non si può non rilevare che gli stessi richiamino più volte la lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 65 del CAD associandola alla Pec, senza considerare che tale disposizione si riferisce più precisamente alla Pec-ID e non alla Pec semplice. 
Se così fosse e se davvero il TAR non avesse per nulla preso in considerazione tale differenza o se, peggio ancora, non ne fosse proprio a conoscenza, ci troveremmo per l’ennesima volta di fronte a un’interpretazione inconsapevole e sommaria del CAD da parte della Giurisprudenza.

In conclusione, al netto della grossolana approssimazione che, purtroppo, anche questa volta pare abbia caratterizzato l’uso del CAD da parte dei giudici, può essere utile far presente che questa controversia, probabilmente, poteva essere anche un’occasione da cogliere per approfondire la questione circa l’invio delle istanze tramite Pec-ID, che offrono garanzie maggiori in merito all’identificazione dell’utente, rispetto all’invio di istanze tramite altri tipi di Pec  semplici che comunque, pur se in maniera indiretta, sono in grado di garantire un’identificazione più certa, come ad esempio Pec  iscritte agli albi professionali, ai registri delle imprese e al Reginde.
Ovviamente, se l’intento del TAR era quello di proporre un’interpretazione estensiva dell’art. 65 del CAD, allora tale tesi avrebbe dovuto essere adeguatamente affrontata e argomentata nelle motivazioni.