Un falso problema blocca la firma elettronica avanzata (FEA)

La sempre maggiore esigenza di operare da remoto fa parte, da mesi, della vita quotidiana di cittadini e imprese, a causa dell’emergenza sanitaria.

Le imprese sono state costrette a operare con i clienti in modalità remota. I cittadini hanno operato con SPID, ma non per la sottoscrizione. Quest’ultima si è rivelata indispensabile per una serie di operazioni come il perfezionamento delle attività contrattuali e burocratiche in genere.
Una serie di altri scenari operativi, anche di forte coinvolgimento della pubblica amministrazione, sono bloccati per un articolo di un solo comma presente nel DPCM del 22 febbraio 2013.

Nel seguito vediamo di cosa si tratta e perché il problema è superabile dopo un’attenta -ma non complessa- analisi dell’insieme delle norme coinvolte.

 

Il punto di partenza

La norma in esame è il DPCM 22 febbraio 2013 e l’articolo è il 60. Il decreto appena citato reca le “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

Per il lettore meno pratico sulla materia è bene precisare che gli articoli citati sono relativi al Codice dell’amministrazione digitale (CAD). La circostanza che il CAD vigente sia successivo (2018) alle Regole Tecniche non ha avuto impatti sul coordinamento con i commi ai quali fa riferimento il DPCM. L’articolo 60 rubricato (intitolato) Limiti d’uso alla firma elettronica avanzata stabilisce nel suo unico comma che:

“1.La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all’articolo 55, comma 2, lettera a).” 

Il sopra citato soggetto è definito nel decreto come (al plurale): “coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti di cui alla lettera b).”

I motivi per i quali è stato inserito l’articolo 60 sono narrati in mio precedente articolo

In questa sede non ci sono gli spazi per descrivere lo scenario dell’epoca. Ai giorni nostri, queste limitazioni nell’adozione della FEA risultano bloccanti e fuori luogo. La diffusione di SPID ha mutato completamente lo scenario di riferimento sull’identità del sottoscrittore. La stessa “firma con SPID” derivata dall’articolo 20, comma 1-bis del CAD rende obsoleto e in contrasto con la norma primaria questo articolo 60.

 

Altri elementi da non tralasciare

Un altro elemento giuridico forte a favore di questa tesi è nella previsione di utilizzo semplificato della FEA per i rapporti bancari come stabilito nella Legge di Semplificazione 2020 (Legge 11 settembre 2020, n. 120). Ne abbiamo scritto in un precedente articolo.

LEGGI anche: Decreto Liquidità, novità per le transazioni bancarie: facciamo chiarezza (degli avv.ti A. Lisi e S. Ungaro, pubblicato su Agendadigitale.eu)

Anche questa ulteriore norma rende più evidente l’obsolescenza della limitazione della FEA ai soli rapporti giuridici tra il soggetto proponente e il soggetto sottoscrittore, a maggior ragione se consideriamo che una norma tecnica non può modificare o contraddire un principio giuridico stabilito in norme primarie. Una visione giuridica che non si limita a questo articolo, ma applica l’intera normativa di riferimento, ha già trovato ampio supporto in numerosi pareri di autorevoli legali esperti nel settore che hanno sottolineato anche l’applicabilità del Codice Civile mediante specifici accordi tra le terze parti coinvolte che concordano con contratti o protocolli di intesa l’applicabilità della FEA al di fuori dell’articolo 60.

Quest’ultimo fu scritto per gestire l’interoperabilità ai fini della verifica della FEA che è certa solo tra soggetto proponente e sottoscrittore. Questa certezza può essere ottenuta senza problemi oggi, con la maturità della FEA raggiunta dopo oltre 7 anni di piena applicazione.

 

Conclusioni

Anche se lo scenario operativo ha ampliato il livello di accettazione dell’obsolescenza e conseguente non applicabilità dell’articolo 60 sarebbe utilissimo un’azione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) atta a chiarire questo punto soprattutto per la PA che spesso agisce nella modalità della burocrazia difensiva.

L’emergenza sanitaria ci ha indicato con chiarezza che la trasformazione digitale è indispensabile per operare in ogni circostanza. L’eliminazione di ingiustificati blocchi normativi necessita di un’azione correttiva rapida ed efficace per evitare che una serie di iniziative operative atte a rendere operative una serie di semplificazioni per le attività “da remoto” siano bloccate da norme tecniche obsolete ma pur sempre norme.