ANORC oggi presente al confronto “de visu” per la consultazione sul nuovo CAD

Si discute oggi, presso la sala Salvadori della Camera dei Deputati, l’esito della consultazione, chiusa lunedì 11 luglio, sul testo del nuovo CAD (Codice dell’amministrazione Digitale). 
ANORC sarà presente all’incontro, rappresentata dal Presidente Giovanni Manca e dal Segretario generale, Andrea Lisi; a coordinare il confronto tra i soggetti interpellati la professoressa Monica Palmirani, componente del Direttivo ANORC.
Anche in questa occasione, infatti, ANORC è stata invitata a partecipare alla consultazione, esprimendo le sue posizioni sullo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del CAD, evidenziando le criticità, già numerose volte sottolineate in più sedi, e portando avanti le istanze dei suoi associati.
Nello specifico, tra le osservazioni e le proposte di modifica dello schema presentate da ANORC, sono state oggetto di critica le modifiche proposte agli artt. 43 e 44 del CAD, in particolare quelle relative alla proposta di fare venir meno l’obbligo di conservazione dei documenti informatici per cittadini e imprese qualora gli stessi documenti siano conservati per legge da una pubblica amministrazione: tale disposizione infatti, oltre a falcidiare un mercato in pieno sviluppo, finirebbe col ledere il diritto alla difesa dei cittadini e delle imprese, che non avrebbero più la diretta disponibilità dei loro documenti, ma potrebbero accedervi solo previa richiesta di accesso alla PA competente (considerando, peraltro, che non tutte le PA sono attualmente dotate di un sistema di conservazione a norma).
Tra le altre osservazioni formulate da ANORC, di particolare importanza anche quelle riguardanti la nozione di documento informatico: in effetti, secondo l’avv. Andrea Lisi, Segretario Generale di ANORC, “la definizione di documento informatico come mera rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevante deve essere rivista, in modo che dalla stessa – avendo riguardo della distinzione tra dato, informazione e documento – emerga chiaramente che il documento informatico deve essere in grado di “documentare” in maniera affidabile la relativa rappresentazione e che quindi anche negli articoli 20 e 21 del CAD ne siano valorizzate soprattutto le caratteristiche di integrità e autenticità, inserendo inoltre nelle disposizioni lo strumento del sigillo elettronico, introdotto dal Regolamento eIDAS, accanto a quello delle firme elettroniche”.