Pubblicato il decreto “Cura Italia”: un’analisi dei primi “anticorpi” del Paese

È stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il Decreto-legge “Cura Italia” recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il testo prevede una serie di misure atte a dare una prima risposta, sul piano economico, a imprese, famiglie e liberi professionisti, come annunciato in conferenza stampa dal Presidente Conte e dai Ministri Gualtieri e Catalfo.

 

Misure a sostegno del lavoro

A seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il decreto prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato il diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’ indennità pari al 50% della retribuzione o, in alternativa, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni, sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

È riconosciuta inoltre ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa separata un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Gli ammortizzatori sociali, inoltre, sono estesi alle imprese di tutti i settori. Il decreto stabilisce che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque, per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo può essere concluso anche in via telematica.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto è consentita, in deroga alla disciplina ordinaria, l’ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”) estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Deroghe alla disposizioni vigenti sono previste anche per l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI: per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la garanzia è concessa a titolo gratuito; l’importo massimo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro e per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Con l’obiettivo di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del Testo unico bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di una serie di misure di sostegno finanziario elencate all’art.56 del decreto.

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Sono inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatori.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito nella misura del 50% delle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Tali spese devono essere sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del suddetto tramite credito d’imposta decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,

Il testo del decreto-legge e consultabile nella sua versione integrale al seguente link

La relazione illustrativa è invece consultabile da questo link

 

 

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