Giunge a ridosso della pausa estiva, l’approvazione da parte del Senato della Conversione in legge, con modificazioni, del D.L 21 giugno 2022, n. 73 (cd Decreto Semplificazioni).Tra gli emendamenti approvati, risulta inclusa la proposta precedentemente avanzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di abrogare l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili.
Promiscuità tra digitale e analogico: semplificazione o involuzione?
Dovrebbe essere una norma di semplificazione quella che trasforma l’art. 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, comma 4-quater, così come segue “dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni”.
Tuttavia, questa presunta opera di semplificazione non può che provocare un decisivo passo indietro per il percorso di transizione digitale del Paese, rendendo il quadro ancora più confuso. Tralasciando le considerazioni relative alla citazione di una terminologia datata, quale quella di “conservazione sostitutiva digitale”, con questa azione si procede di fatto con l’avvalorare la tenuta analogica dei registri contabili.
Piuttosto che puntare ad una maggiore consapevolezza nei riguardi dell’importanza della corretta formazione, gestione e conservazione del patrimonio informativo digitale -dacché l’intero Sistema Paese ormai è instradato in questa direzione- diffondendo dunque best practices e incoraggiando un cambiamento che sia prima di tutto culturale, e poi, tecnologico, si propende invece per forme di resistenza e di pericolosa promiscuità tra digitale e analogico.
Rispolveriamo la stampante (in presenza di controlli)
Incoraggiare la sola stampa dei registri in presenza di eventuali controlli, vuol dire non aver chiara la natura del documento informatico, che non è la semplice trasposizione di informazioni su altro supporto. Il documento informatico è modificabile, quindi deve essere correttamente formato con strumenti che ne garantiscano l’affidabilità e stamparlo equivale invece a fargli perdere le sue caratteristiche e, ancor più, la sua validità giuridica – come già precisato dall’Avv. Andrea Lisi in una sua recente intervista – le firme digitali e le marche temporali del resto non sono stampabili, ma vanno verificate direttamente attraverso gli strumenti di tenuta e conservazione.
Stampando i documenti, gli ispettori non possono verificare i documenti attraverso i loro strumenti peculiari: così facendo, perdono anzi il loro valore.
Le prossime azioni che intraprenderemo
In ragione di una presunta “semplificazione” si stanno di fatto svilendo tutte le conquiste finora raggiunte in ambito digitale, in ragione di un nostalgico ritorno alla carta.
Per questa ragione ANORC intende avviare una richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate relativa alla natura (analogica o digitale/informatica) del documento “registro contabile” così creato e, di conseguenza, alle modalità di liquidazione della relativa imposta di bollo.
? Per approfondire, leggi anche: ANORC risponde alla proposta di eliminazione dell’obbligo di conservazione digitale dei registri contabili