CIE e SPID: nuove integrazioni per l’identità digitale

Il decreto 8 settembre 2022 recante “Modalità di impiego della carta di identità elettronica”, pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 233 del 5 ottobre 2002), ha introdotto importanti novità nell’ambito dell’identità digitale nazionale e comunitaria.

L’Ing. Giovanni Manca, Presidente ANORC, interviene su Agendadigitale.eu per esaminare le nuove disposizioni soffermandosi, nello specifico, sulla relazione tra la CIE e SPID.

 

La CIE potrà essere utilizzata come SPID?

Con tale decreto si rafforza il parallelo tra SPID e CIE, dovuto anche alla naturale conseguenza del fatto che i due sistemi sono notificati in ambito comunitario come regime di identificazione conforme al regolamento eIDAS, anche se per la CIE vengono introdotti i livelli 1 e 2. Secondo l’ing. Manca, sarebbe utile un aggiornamento del DPCM 24 ottobre 2014 per il coordinamento con eIDAS.

 

CIEId: il nuovo scenario nazionale

Si riscontra nel decreto l’attenzione all’applicazione della normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Lo scenario che si apre a livello nazionale riguarda come, quando e quanto il mercato dei servizi privati utilizzerà CIEIddichiara l’ing Giovanni Manca – certamente il modello di business dello SPID non beneficia della gratuità del controllo di accesso tramite CIEId tra l’”Identity Provider CIE” e l’utente. Stesso discorso per le credenziali di livello 3 dello SPID. La gratuità del rilascio delle credenziali SPID ai pubblici dipendenti da parte del gestore dell’identità digitale Lepida S.p.A è un altro tassello che non favorisce la “SPIDnomics”.

A breve, inoltre, dovrebbe giungere un’ulteriore modifica relativa all’EUDI Wallet (European Union Digital Identity) previsto nel nuovo regolamento eIDAS.