Il documento analogico è elettronico. È un ossimoro, ma è ciò che la normativa italiana afferma letteralmente e con nettezza.
È sufficiente leggere le definizioni di documento informatico e di documento analogico contenute nell’art. 1 comma 1 lettere p) e p-bis) del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo n. 82/2005) per trarre queste conclusioni. In particolare, il documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Mentre il documento analogico è semplicemente la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, sostanzialmente è, quindi, documento analogico un documento non informatico… ma il documento informatico è species di un genus più ampio e, cioè, del documento elettronico previsto dal Regolamento eIDAS.
Essere o non essere (elettronico)
In particolare, come abbiamo già rilevato, il documento informatico, se non è formato, quindi rappresentato, secondo le Linee Guida AgID, non può essere considerato tale, pur rimanendo inquadrabile come documento elettronico che, secondo la normativa europea contenuta nel Regolamento eIDAS (Regolamento UE 910/2016), è un qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva. In questo caso, a tale documento elettronico (per fortuna!) non possono negati effetti giuridici e anche l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica (secondo l’art. 46 del Regolamento UE).
Ora il problema è che secondo il CAD un documento non informatico è considerabile sempre documento analogico, (tertium non datur), ma secondo la definizione eIDAS tale documento può essere considerato appunto elettronico, se presenta certe caratteristiche prima elencate.
Per riassumere il sillogismo dadaista:
- Per il CAD il documento informatico è un documento elettronico correttamente formato secondo le Linee Guida
- Per eIDAS il documento elettronico è un qualsiasi contenuto elettronico rilevante e registrato in modo affidabile
- Sempre per il CAD qualsiasi rappresentazione NON informatica è da considerarsi documento analogico, quindi, qualsiasi documento (elettronico e non) che non sia correttamente formato secondo le Linee Guida è considerato documento analogico.
Da un paradosso a conseguenze tragicomiche
Ora facciamo un esempio concreto: se consideriamo una PEC non metadata – che come precisato nel precedente e già citato articolo sullo stesso tema, non è considerabile documento informatico – rischiamo di doverla inquadrare nel nostro (rabberciato) ordinamento giuridico nazionale (e quindi secondo il CAD),seguendo un ragionamento di semplice logica giuridica – come documento analogico-elettronico.
Questo paradosso finirebbe per giustificare paradossalmente la pratica molto comune nelle PA di stampare le PEC ricevute (o anche spedite), protocollarle, per poi scansionarle e registrarle nel proprio gestionale! Ovvio che non sto difendendo realmente questa pratica sconsiderata e inverosimile (e ancora piuttosto comune in alcune PA italiane), ma sto solo provando a far percepire quanto la sciatteria legislativa dell’ultimo periodo possa portare a conseguenze inverosimili e tragicomiche.
Keep calm and…
Tutto ciò semplicemente accade perché si rattoppa in fretta e furia, senza strategie a lungo termine, dimenticandosi che le normative (soprattutto quelle generali) vanno scritte con calma e il loro (eventuale) miglioramento o adeguamento (o attento coordinamento con successive normative) va portato avanti con pazienza e precisione.
Altrimenti, come successo in questo caso, pur di mantenere inalterata una definizione di documento informatico (derivata dalla nostra tradizione giuridica[1]), si finisce per operare un frettoloso copia incolla dal regolamento eIDAS, per poi dimenticarsi letteralmente di averlo fatto nella definizione di documento analogico, che probabilmente e più correttamente (e semplicemente) avrebbe dovuto essere definito nel CAD come documento NON elettronico.
O magari sarebbe ora di liberarsi con coraggio della definizione italiana di documento informatico, accettando solo quella europea di documento elettronico. Del resto, il fritto misto alla lunga puzza.