L’Agenzia delle Entrate, come anticipato alcuni giorni fa, ha fatto chiarezza sui termini di conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti, risolvendo le criticità interpretative segnalate, nello specifico, dall’interpello di un contribuente.
La soluzione ai quesiti oggetto di interpello, formulata con Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, contiene principi di portata generale, che rispondono alle sempre più pressanti istanze di chiarimento emerse in seguito alla modifica dei termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA ex art. 8, comma 1, DPR 322/1998, disposta dall’art 4 D.L. 193/2016.
Il novellato art. 8 DPR 322/1998 fissa il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA dovuta per il 2016 nel mese di febbraio 2017 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile dall’anno 2018 in poi (sempre con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente).
Per effetto del richiamato intervento di modifica, viene meno la corrispondenza tra il termine di presentazione della dichiarazione IVA e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che resta, invece, connesso al termine di chiusura dell’esercizio fiscale, non necessariamente coincidente con l’anno solare, purché abbia durata annuale.
E arriviamo al nocciolo della questione: il rischio maggiore paventato dai contribuenti non è tanto la duplicazione degli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni annuali, quanto l’ulteriore disallineamento dei termini di stampa (o di conservazione digitale a norma) dei registri e dei documenti rilevanti ai fini IVA, che potrebbe derivare da un’interpretazione rigorosa del rinnovato quadro normativo.
Si consideri, infatti, che ai sensi dell’art. 3, comma 3, DMEF 17 giugno 2014 [1], “il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4 ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489”, ossia entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle “dichiarazioni annuali”.
Traendo le fila del discorso, in definitiva, il disallineamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (rispettivamente, ai fini IVA e delle imposte dirette) avrebbe potuto comportare lo sfasamento delle scadenze stabilite per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari (o per la stampa di quelli analogici), a seconda della dichiarazione di annuale cui afferiscono[2].
La Risoluzione 46/E del 10 aprile dell’Agenzia delle entrate ha evitato il dannoso – e irragionevole – frazionamento dei tempi di conservazione, offrendo una soluzione interpretativa analoga a quella già sostenuta, sia pure in altri termini, con la Risoluzione 5/E del 29 febbraio 2012 in tema di invio dell’impronta dell’archivio informatico. “In un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema”, l’Agenzia ritiene che “il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati” [3].
[1]“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”
[2] Eventualità resa ancora più gravosa, se si considera che i nuovi termini per la dichiarazione IVA avrebbero imposto di assolvere agli obblighi di conservazione ad anno fiscale in corso, per di più (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare) in uno dei periodi con maggior carico di adempimenti contabili e tributari (30 maggio nel 2017 e 31 luglio dal 2018 in poi).
[3] Il medesimo indirizzo interpretativo vale qualora il periodo d’imposta non coincida con l’anno solare: in tal caso “i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile”.