Nuovo provvedimento dell’AE sulla detraibilità dell’IVA

Segnaliamo la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del provvedimento n. 73203 del 2018, volto a definire i mezzi di pagamento idonei a permettere la detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) a partire dal 1° luglio 2018 in riferimento all’acquisto di carburanti. Dal primo approccio con il documento si evince il “favor” dell’Agenzia nei confronti dei pagamenti tracciabili: gli unici mezzi che non permetteranno di ottenere lo sgravio saranno i contanti.

Il provvedimento è il prosieguo naturale di quanto stabilito nella Legge di Bilancio 2018[1] che prevede delle limitazioni alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità delle spese inerenti all’acquisto del carburante e stabilisce l’obbligo di emissione di fattura elettronica nelle transazioni tra soggetti privati in possesso di partita Iva. Nello specifico tali disposizioni diverranno operative rispettivamente, a partire dal 1° luglio 2018 riguardo le cessioni di benzina o di gasolio[2] e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nel contesto di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, e dal 1° gennaio 2019 per tutti i possessori di partiva iva, eccezion fatta per i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” e nel “regime forfettario”. L’innovazione legislativa, con gradualità, mira alla promozione e all’utilizzo diffuso della fatturazione B2B di modo da massimizzare l’efficienza nei controlli interni ed esterni, di aumentare le risorse disponibili e di valorizzare la rete imprenditoriale della Nazione.

Secondo quanto prescritto dal provvedimento n. 73203, i mezzi di pagamento idonei per l’ottenimento della detrazione dell’IVA sono: le carte di credito/debito e prepagate, il bonifico bancario e postale, gli assegni e l’addebito diretto sul conto corrente o altri strumenti di pagamento disponibili che permettano un addebito diretto sul conto corrente. Nelle motivazioni del provvedimento vengono inoltre ritenuti validi ai fini della detrazione anche i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che permettano al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota, a condizione che anche la ricarica o la cessione di tali strumenti sia documentata mediante e-fattura.


[1] cfr. art. 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017

[2] alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (carburanti e lubrificanti)