Tra le tante novità contenute nello “Schema di Decreto recante prime misure urgenti per l’Economia”, meglio conosciuto come Decreto Sviluppo, se ne può trovare una di particolare interesse nell’ambito dell’innovazione digitale: viene, infatti, introdotto l’assegno elettronico e viene demandato ad un apposito decreto ministeriale e a un successivo regolamento della Banca d’Italia, la definizione delle regole per il suo utilizzo.
Il “Decreto Sviluppo”, modificando il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 stabilisce che, l’assegno bancario può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica.
Il Decreto stabilisce anche che, rispettando precise regole da emanarsi a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le copie informatiche di assegni cartacei potranno sostituire ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale sarà assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale.
Successivamente alle regole dettate dal Ministero, entro (ulteriori) 12 mesi, anche la Banca d’Italia dovrà emanare un proprio regolamento attuativo. Solo in seguito all’emanazione di tale regolamento le norme relative all’assegno elettronico entreranno finalmente in vigore.
Abbiamo, quindi, ancora un po’ di tempo (fino a 24 mesi) per ragionare sulle modalità di realizzazione e di circolazione dell’assegno elettronico sapendo, fin d’ora che le Banche dovranno quantomeno dotarsi di idonei sistemi di gestione e conservazione della documentazione informatica.
Testo dell’Art. 8, comma 9, lett.b)
al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 31 è aggiunto il seguente comma 3: “L’assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall’art. 34, in forma sia cartacea sia elettronica.”;
2) l’articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente: ” con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.”;
3) all’articolo 61, è aggiunto il seguente comma 3: “Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica.”;
4) all’articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase: “All’assegno circolare si applica altresì la disposizione dell’assegno bancario di cui all’art. 31, comma 3.”;
c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle successive lettere d) ed e);
d) con regolamento emanato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 42 sentita la Banca d’Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti
lettere b) e c);
e) la Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;
f) le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d’Italia di cui alla lettera d);