Catasto: addio alla carta!

Con un provvedimento emanato lo scorso 20 ottobre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in concerto con il Capo del dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, ha stabilito che i registri immobiliari formati a decorrere dal 31 ottobre 2016 (data di pubblicazione in GU del Provvedimento e di sua contestuale entrata in vigore) sono conservati dall’Agenzia delle Entrate unicamente su supporti informatici, in conformità alle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013 stabilite ai sensi dell’art. 71 del CAD.

I Registri oggetto del provvedimento sono:
 – il registro generale d’ordine;
 – i registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni;
 – il registro delle comunicazioni e le relative comunicazioni di cancellazione.
Dopo gli atti di aggiornamento catastale – che, con Provvedimento del n° prot. 2015/35112, dovevano essere già inviati telematicamente e, di conseguenza, conservati in formato digitale – l’Agenzia delle Entrate conserverà digitalmente anche i documenti di pubblicità immobiliare, quelli cioè che interessano, ad esempio, le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre formalità relative ai beni immobili.
Lascia però perplessi il comma 2 del Provvedimento in esame nel quale si legge che “con successivi provvedimenti le disposizioni di cui al comma 1 potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente”.
Ma se i registri antecedenti alla data del 31 ottobre 2016 sono stati già formati su supporti informatici (e quindi sono documenti informatici) non sarebbe già obbligatoria la loro conservazione in un sistema di conservazione digitale a norma ai sensi dell’art. 43 del CAD (il quale prescrive, appunto, che i documenti informatici sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71)?