Pubblichiamo qui di seguito il comunicato stampa della SIT (Società Italiana di Telemedicina).
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento:
"DL semplificazioni e soppressione del DPS: i suggerimenti della SIT" (documento integrale pubblicato sul sito della SIT)
"Non chiamiamolo più DPS, ma magari Manuale del Responsabile del trattamento dei dati!" di avv. Graziano Garrisi – Digital & Law Department
COMUNICATO STAMPA SIT DEL 22 FEBBRAIO 2012
Con il decreto semplificazioni il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) non è più obbligatorio: la SIT ricorda a medici e cittadini che tutte le regole sulla privacy sono comunque valide e restano in vigore.
Anche se il cosiddetto decreto semplificazioni del 9 febbraio scorso – attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge – ha cambiato alcune disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali, abolendo l’obbligo di redigere e aggiornare, entro il 31 marzo di ogni anno, il documento programmatico sulla sicurezza (DPS), la SIT – Società Italiana di Telemedicina e sanità elettronica ricorda ai medici e ai cittadini, che tutte le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 sono comunque valide e restano in vigore, in particolare quelle inerenti i dati sensibili degli assistiti, così come lo sono le loro informazioni sanitarie, e l’adozione delle misure di sicurezza da parte di tutti gli operatori sanitari che trattano i dati dei loro pazienti con strumenti elettronici, in pratica tutti i medici che si avvalgono delle moderne tecnologie infotelematiche nello svolgimento della loro attività professionale come la refertazione elettronica, le cartelle cliniche informatizzate, la teleprenotazione, la certificazione online di malattia, la e-prescription o la telemedicina.
In pratica, pur non essendo più obbligatoria la tenuta di un aggiornato DPS, la Società italiana di telemedicina e sanità elettronica ritiene però opportuno suggerire ai medici titolari di trattamento di dati sanitari e sensibili di continuare a tenere traccia, in modo organico e coordinato, delle misure di sicurezza effettivamente adottate per mantenere la qualità , la correttezza, la disponibilità e l’obbligatoria riservatezza del dato clinico.
Ciò che conta ai fini della legge è l’adozione sostanziale delle misure di sicurezza, al di là di qualsiasi documentazione formale, come evidenziato dal documento di approfondimento tecnico-giuridico elaborato dalla commissione sicurezza e privacy della SIT, coordinata da Chiara Rabbito, in collaborazione con il CIRSFID dell’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, consultabile al link:
http://www.sanitaelettronica.it/download/DocumentoSIT_SoppressioneDPS_20.02.2012.pdf