È possibile registrare le scritture private sottoscritte tramite FEA?

L’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 23/E dell’8 aprile 2021, esprime un interessante parere sulla registrazione delle scritture private mediante Firma elettronica avanzata.

Il quesito posto all’AdE

Oggetto della risoluzione è la risposta ad un quesito posto da un’agenzia immobiliare che dichiara di aver provato, senza successo, a registrare contratti preliminari di compravendita in forma di scrittura privata con firma elettronica avanzata (FEA).

La FEA, dotata dei requisiti richiesti dall’ AgID – Agenzia per l’Italia Digitale, viene utilizzata dall’istante per la sottoscrizione di scritture private aventi ad oggetto beni immobili che, però, non comportano trasferimento di proprietà: contratti di locazione, contratti preliminari di compravendita, proposte di acquisto di beni immobili, scritture private in genere.

Dopo la loro sottoscrizione, gli atti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, venivano inviati all’AdE – ai fini della registrazione a mezzo pec – con allegati tutti i documenti che precedentemente erano contenuti nei CD/DVD consegnati fisicamente agli uffici stessi (la scrittura privata e gli eventuali allegati, il file Audit Log, i documenti identificativi delle controparti etc.).

Al momento della registrazione dei contratti preliminari di compravendita, però, gli uffici dell’AdE destinatari delle richieste di registrazione avrebbero rilevato carenze formali potenzialmente ostative alla registrazione stessa quali:

  • estensione del file diversa da “.p7m”;
  • impossibilità di verificare le firme su Infocert.

Al contrario, l’Agenzia immobiliare ritiene che la FEA debba essere considerata valida e verificabile attraverso varie applicazioni software suggerite dall’AgID e dall’Agenzia delle entrate.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo la ricostruzione del quesito da parte dell’AdE, l’istanza presentata pone due diverse questioni interpretative:

  1. a) la validità ed efficacia degli atti sottoscritti tramite FEA;
  2. b) la possibilità di procedere alla loro registrazione.

Per ciò che concerne il primo punto, l’AdE ricorda che sulla base di quanto previsto dall’art. 20, comma 1-bis, del CAD, si deve ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta laddove il documento informatico sia sottoscritto con una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID.

Il successivo comma 2-bis, però, stabilisce anche che: “Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale..”

Ebbene, tra le scritture elencate dall’art. 1350, n. da 1 a 12, vi sono gli atti dispositivi di diritti reali tra cui, ad esempio, i contratti che ne trasferiscono la proprietà, li concedono in locazione ultranovvenale o ne regolano la divisione. Tra tali atti da sottoscrivere, a pena di nullità, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata andrebbe ricompreso, a parere dell’AdE, anche il contratto preliminare di compravendita poiché l’art. 1351 c.c prevede la nullità dello stesso ove non effettuato nella stessa forma dell’atto definitivo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, paventata la non utilizzabilità della FEA per la sottoscrizione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, ribadisce comunque la necessità di registrare tali atti sottolineando tra l’altro che, anche nel caso in cui dovessero effettivamente risultare viziati, le somme versate per la registrazione non potranno essere restituite in quanto il vizio sarebbe comunque imputabile alle parti (rif. D.p.r. n. 131 del 1986).

Oltre ai contenuti evidenti, ci sembra di poter affermare che, pur non potendo ammettere l’arretratezza dei suoi uffici territoriali (almeno a considerare vere le affermazioni dell’istante relative alla mancata accettazione di formati diversi dal -p7m e in relazione alla verifica delle sottoscrizioni con FEA), l’AdE ribadisce la necessità che i contratti (firmati con FEA) pur se potenzialmente nulli debbano essere registrati e nell’affermarlo invia un chiaro messaggio anche ai suoi uffici territoriali ribadendo la necessità che vengano registrati anche gli atti sottoscritti con Fea, a prescindere dal formato e/o da problemi di verifica della firma.

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