È notizia di pochissimi giorni fa l’esclusione delle liste “Referendum e Democrazia” di Marco Cappato dalle prossime elezioni politiche del 25 settembre, perché depositate in formato digitale.
Il fatto
Per la prima volte in Italia sono state depositate le pennette digitali con le firme raccolte in modalità digitale. Gli uffici elettorali hanno respinto le liste, adottando diverse motivazioni. Secondo il leader Cappato, non si è tenuto conto delle modificazioni legislative sopravvenute dall’adozione della legge elettorale e dall’introduzione della firma digitale certificata per sottoscrivere documenti ufficiali.
Le dichiarazioni di ANORC
Ricorda l’ing. Giovanni Manca, Presidente di ANORC, che l’articolo 25, secondo paragrafo del Regolemento eIDAS, si stabilisce un altro fondamentale principio: “Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa”. Quanto stabilito determina l’obbligo di riconoscimento delle firme elettroniche qualificate introdotto nel Regolamento eIDAS (art. 25, comma 3), questo perché, oltre a non consentire l’esercizio di un diritto costituzionale riconosciuto ai cittadini dell’Unione, è evidente che lo Stato italiano si porrebbe nelle condizioni di rischiare una procedura di infrazione.
Pur non avendo avuto ancora modo di leggere le motivazioni delle singole Corti di Appello – dichiara l’Avv. Luigi Foglia, segretario di ANORC, non si può non rilevare che, nonostante la completa parificazione tra firme autografe e firme elettroniche qualificate operata dal Legislatore europeo, il nostro paese resta ancora una volta incomprensibilmente arretrato sulla reale utilizzabilità delle firme elettroniche. Eppure, il nostro è stato tra i primi paesi europei a dotarsi di una normativa specifica sulle firme elettroniche ma purtroppo, da allora, pochi passi sono stati fatti verso una reale utilizzabilità di tali firme.