Allo scopo di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione sociale, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019), ha introdotto, tra gli altri, incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza (di seguito, Rdc).
Nello specifico l’art. 8 del decreto prevede, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.
La circolare INPS n. 104 del 19 luglio scorso ha fornito indicazioni sulla natura dell’esonero contributivo, i datori di lavoro beneficiari dell’incentivo, le tipologie di rapporti di lavoro incentivati, le condizioni per il diritto all’esonero contributivo, la compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione e, infine, l’assetto e la misura dell’incentivo.
Il diritto agli incentivi di cui si tratta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
- siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
- il datore di lavoro risulti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
Come annunciato dall’Inps qualche giorno fa, è disponibile dal 15 novembre scorso il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza”, destinato ai datori di lavoro interessati all’ottenimento dell’incentivo.
Il modulo di richiesta dell’agevolazione è disponibile sul Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) al seguente link.