La Banca d’Italia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 (così come modificato dal D.Lgs. 90/2017), ha sottoposto a consultazione pubblica le “Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”.
Tali Disposizioni, in consultazione fino al prossimo 1° ottobre, si pongono in piena continuità con quanto attualmente previsto, ribadendo specifici obblighi per gli intermediari in materia di raccolta e conservazione di dati e informazioni ai fini dell’antiriciclaggio.
Diversamente rispetto alle attuali regole, però, le Disposizioni non richiedono più che la conservazione delle informazioni raccolte avvenga in un archivio dedicato (Archivio Unico Informatico o AUI), ma potrà avvenire in un qualsiasi sistema che rispetti i requisiti previsti dalle stesse.
Inoltre, per agevolare le attività di vigilanza sull’operatività degli intermediari obbligati alla raccolta di dati e informazioni ai fini dell’antiriciclaggio, le Disposizioni individuano (attraverso alcuni allegati tecnici) criteri uniformi e standardizzati per la messa a disposizione e la verifica di tali informazioni.
La bozza posta in consultazione è strutturata in una parte generale e quattro allegati.
Dopo aver ribadito quanto già previsto dal D.Lgs. 231/2007, le Disposizioni indicano a Banca d’Italia e all’UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) gli ulteriori dati e informazioni che necessariamente dovranno essere raccolti e conservati per agevolare l’esercizio delle loro funzioni, nonché le modalità attraverso le quali dovranno essere loro resi disponibili.
In particolare, viene riconosciuta la possibilità per gli intermediari di poter estrarre i dati direttamente dai sistemi gestionali-contabili attualmente in uso, senza dover istituire un archivio dedicato, a patto che le informazioni siano rese fruibili secondo le specifiche tecniche e gli standard indicati dalle Disposizioni.
Gli intermediari potranno – ove lo ritengano più conveniente – istituire (o meglio, mantenere in uso, considerato che molti soggetti avranno già affrontato la relativa spesa) eventuali archivi dedicati che dovranno risultare in linea con gli standard previsti dalle Disposizioni.
Al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, le Disposizioni confermano l’esclusione dell’obbligo di rendere disponibili, secondo modalità standardizzate, i dati relativi a rapporti con specifiche tipologie di clientela a basso rischio e quelli relativi alle operazioni di importo inferiore ai 5000 EURO.
Le Disposizioni sono poi completate da una serie di allegati che potete consultare alla seguente pagina del sito di Banca d’Italia:
Allegato 1 – contenente gli standard tecnici e le compatibilità informatiche con i quali devono essere estratti i dati nel caso in cui non si utilizzi un archivio dedicato;
Allegato 2 – contenente gli standard tecnici di registrazione che devono utilizzare coloro che continuano ad avvalersi di AUI;
Allegato 3 – contenente le causali analitiche secondo le quali devono essere codificate le operazioni da registrare;
Allegato 4 – contenente la codifica della tipologia degli intermediari.