Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario.

Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario.
Il Garante chiede il parere agli addetti ai lavori.

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L’Autorità  Garante Privacy ha emanato le “"Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico” con un Provvedimento a carattere generale del 05 marzo 2009, chiedendo elevate tutele per il fascicolo sanitario elettronico e avviando una consultazione pubblica per acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati.

 

Tale provvedimento detta un primo quadro di regole a protezione dei dati contenuti nel “Fascicolo sanitario elettronico” (Fse) e a garanzia delle persone. Tra i contenuti più importanti si segnalano:

 

– informativa comprensibile e dettagliata che metta i pazienti in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole alla costituzione del proprio fascicolo

 

– tracciabilità  e gradualità  degli accessi ai dati

 

– implementazione di elevate misure di sicurezza a tutela dei dati contro il rischio di accesso abusivo, furto e smarrimento.

 

Posto che il paziente potrà  essere libero di scegliere se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico (con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano), esso dovrà  essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità  di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Potrà  essere consultato solo dalla persona interessata con modalità  adeguate (ad es., tramite smart card) e dal personale sanitario autorizzato e solo per finalità  sanitarie. Non sarà , invece, consentito l’accesso ai periti, alle compagnie di assicurazione e ai datori di lavoro e deve essere prevista la possibilità  di “oscurare” la visibilità  di alcuni eventi clinici.

 

Il paziente dovrà  essere adeguatamente informato e l’informativa dovrà  essere redatta con un linguaggio comprensibile e dettagliato, indicando chi (tra medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti ecc”¦) ha accesso ai sui dati e che tipo di operazioni tali soggetti possono compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, ecc.

 

Se il paziente non vuole aderire al Fse può comunque usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

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Il Garante per la protezione dei dati personali, alla luce della deliberazione del 5 marzo 2009, ha ritenuto opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato.

L’obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di organismi rappresentativi di operatori sanitari e di associazioni di pazienti interessati.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro il 31 maggio 2009, all’indirizzo dell’Autorità  di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all’indirizzo di posta elettronica fse@garanteprivacy.it.

Fonte: www.garanteprivacy.it

 

 

Allegati

documenti/notizie/Linee Guida in tema di fascicolo sanitario elettronico.pdf;Linee Guida;