Pillole di Pubblica amministrazione digitale per il cittadino: gli strumenti da utilizzare

Inauguriamo oggi, anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo CAD, la rubrica Pillole di Pubblica amministrazione digitale per il cittadino a cura di Alessandra Foschetti referente del Direttivo ANORC.
La rubrica nasce per dare spazio all’esigenza di avere risposte utili a domande frequenti, dare delle indicazioni per orientare cittadini, professionisti, associazioni e imprese nel loro rapporto con l’amministrazione digitale.
Tra gli obiettivi quello di promuovere una cultura digitale che renda più proficua ed efficiente la relazione tra la PA e i suoi utenti.
Affronteremo argomenti di pubblica utilità quali: firme elettroniche, identità digitale, protocollo informatico, provvedimenti in formato digitale, moduli informatici e molto altro.
Il primo articolo è dedicato agli strumenti da utilizzare. 
Buona lettura e continuate a seguirci!
 
Il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio del 10 agosto che introduce il nuovo Codice dell’amministrazione Digitale (che ad oggi, 5 settembre, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta) annuncia il nuovo strumento di dialogo tra cittadino e pubblica amministrazione:
“Nello specifico il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un’identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente. SPID sarà l’identificativo con cui un cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni”.
Il numero delle amministrazioni  pronte a fornire i servizi in rete tramite SPID è ancora molto basso, seppure in crescita: nel frattempo occorre che al cittadino siano chiari i suoi diritti e obblighi nel rapportarsi con la pubblica amministrazione.
Devo per forza utilizzare una PEC o avere SPID?
Il cittadino (inteso come privato) non può essere obbligato a utilizzare né specifici strumenti digitali né strumenti esclusivamente cartacei per la presentazione di documenti, moduli o richieste di informazioni.
L’articolo 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale attualmente in vigore stabilisce che i cittadini e le imprese abbiano diritto di richiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi: non il contrario quindi.
La pubblica amministrazione può richiedere, per l’invio di istanze e comunicazioni, l’utilizzo esclusivo del canale telematico soltanto ai soggetti che hanno l’obbligo di possedere un indirizzo email certificato, ovvero:
  • pubbliche amministrazioni;
  • imprese in forma societaria;
  • professionisti iscritti in albi;
  • ditte individuali e artigiane iscritte al Registro Imprese.
Posso usare l’email semplice?
È sempre possibile utilizzare l’email semplice nei rapporti con la PA: rispetto alla PEC non si ha la ricevuta di ritorno che garantisce la decorrenza dei termini, ma le domande sono presentate validamente.
Qualora fossero attivi i form per erogare i servizi online il cittadino potrebbe essere dirottato sul modulo compilabile online – piuttosto che su un indirizzo email – che è più semplice da usare e non richiede l’utilizzo di tecnologia aggiuntiva.
La comunicazione cartacea con l’amministrazione è, però, sempre da sconsigliare perché, oltre a essere meno “veloce”, comporta anche costi aggiuntivi (sia per l’amministrazione sia per il cittadino).
Dove trovo gli indirizzi email?
Il Decreto Trasparenza indica i casi di pubblicazione obbligatoria del recapito email (nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali – art. 8, D.lgs. n. 33/2013), ad esempio:
  • numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali, nella sezione “Organizzazione”;
  • nome del responsabile del procedimento e (se diverso) dell’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale nella sezione “Attività e Procedimenti”;
  • nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale nella sezione “Attività e Procedimenti”;
  • recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività inerenti alle dichiarazioni sostitutive nella sezione “Attività e Procedimenti”.
Qualora gli indirizzi email istituzionali degli uffici fossero unicamente di posta certificata, il cittadino può inviare anche delle email semplici in quanto l’amministrazione dovrebbe consentire al privato che non possiede l’email certificata di contattare l’ufficio digitalmente.
E se non è pubblicato l’indirizzo email dell’ufficio?
Essendo obbligatorio, il cittadino può richiedere la pubblicazione dei recapiti di email tramite richiesta (email semplice) al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione (nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, tra le Disposizioni generali).