Spesso si accusa il legislatore di eccedere nell’emanazione di norme, di cadere in contraddizione o di sovrapporsi. È l’esempio dell’articolo 60 del DPCM 22 febbraio 2013 sulle regole tecniche in materia di firme elettroniche avanzate.
L’ing. Giovanni Manca, Socio Onorario ANORC, spiega perché l’articolo in questione non consente a cittadini e imprese di semplificare i rapporti con la PA, in un approfondimento sulle pagine di Agendadigitale.eu
L’uso limitato della FEA
L’art. 60 rubricato “Limiti d’uso alla firma elettronica avanzata” stabilisce che “La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a), ovvero “coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti di cui alla lettera b)”.
Si nota -afferma l’ing. Manca – che quest’articolo limita l’efficacia della firma elettronica avanzata (FEA) rispetto a quanto stabilito all’art. 20 del CAD.
Limite attualmente fuori luogo
Nella fase di scrittura del DPCM il legislatore aveva limitato l’uso della FEA sulla base di ottime ragioni. Le regole tecniche facevano riferimento alla versione del CAD dell’epoca in cui era stabilito che il documento firmato con la FEA era disconoscibile fino a querela di falso. Successivamente, il Codice fu sottoposto a modifica ed eliminata la querela di falso per il documento firmato con la FEA.
Il contributo di ANORC
L’associazione ANORC ha sviluppato e sostenuto, in collaborazione con L’Università e il Politecnico di Bari, un’attività di test che ha portato all’evidenza di interoperabilità tra sistemi di FEA grafometrica qualora si adotti lo standard sopra citato.
In questo modo tutti gli strumenti di supporto al grafologo in fase peritale possono essere interscambiabili, mentre oggi ogni soluzione di grafometria deve utilizzare il proprio strumento proprietario.
L’approfondimento è consultabile nella sua versione integrale al seguente link