Si è svolto a Roma, lo scorso 26 marzo, il Forum italiano sulla fatturazione elettronica, organizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, al quale hanno partecipato alcuni dei maggiori portatori di interesse delle categorie coinvolte, tra cui ANORC, rappresentata dal direttore generale, dott. Alessandro Selam e dell’ing. Andrea Caccia.
Nel corso del Forum, diverse sono state le occasioni di confronto sulle proposte relative all’indirizzamento, all’emissione e alla ricezione della FE, nonché sulle specificità relative all’intervento di intermediari, alla leggibilità della fattura stessa, ai requisiti di autenticità e integrità e alla conservazione.
L’incontro nasce dunque dall’esigenza di ricercare un confronto tra i rispettivi stakeholders, anche in vista della futura pubblicazione del provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, che definirà in concreto le modalità attuative di quanto anticipato nella Legge di Bilancio 2018.Di fatto, ai sensi di quest’ultima, la nuova modalità di fatturazione sarà obbligatoria a partire dal 1° luglio relativamente alle cessioni di carburanti e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti in materia di appalti pubblici e a decorrere dal 1° gennaio 2019 per tutti i possessori di partita Iva, ad esclusione di coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e nel “regime forfettario”.
I lavori hanno condotto a dei risultati incoraggianti: il dialogo tra impresa e istituzioni ha consentito in alcuni momenti di estendere le riflessioni sviluppate in questo consesso anche all’eventuale evoluzione della regolamentazione della FatturaPA.
Tra gli elementi caratterizzanti di questo epocale passo verso la digitalizzazione delle imprese italiane, sono stati definiti:
- l’indirizzamento, che potrà essere gestito attraverso l’inserimento del codice destinatario (ID SdI) ovvero la PEC del cessionario/committente. Nulla vieta che si possano indicare in fase di censimenti i riferimenti di un intermediario;
- rifiuto della fattura elettronica – diversamente da quanto accade per la FatturaPA – non potrà essere rifiutata e si considererà emessa nella data indicata nella fattura (data in cui l’imposta diventa esigibile);
- i canali di scambio – quelli già sviluppati dalle imprese (come ad esempio quelli dedicati ai documenti digitali) potranno continuare ad operare nella modalità corrente (es. filiere EDI), nella consapevolezza che solo la FE accettata dal Sistema di Interscambio assume rilevanza fiscale. Di conseguenza, nel caso in cui il cedente/prestatore e il cessionario/committente avessero già registrato i dati delle FE-EDI prima della “risposta” del Sistema di Interscambio, qualora quest’ultimo scarti la FE (XML), la stessa sarà considerata come “non emessa” e gli utenti dovranno effettuare una nota di variazione interna.
Il tema introdotto dall’art. 1, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (conservazione della FE) è, invece «apparso di più difficile risoluzione» a parere del direttore di ANORC, che ha così commentato «nonostante si ragioni ormai da alcuni anni sulla questione relativa alla conservazione della fattura elettronica, conforme sia agli obblighi fiscali che civilistici, la soluzione appare ancora lontana». Considerati i termini per la conservazione della fattura elettronica (entro il 31 dicembre 2019 per le fatture emesse a luglio di quest’anno ed entro il 31 dicembre 2020 per le fatture che dovranno obbligatoriamente essere prodotte in modalità digitale dal gennaio 2019), il tempo a disposizione per dipanare la questione degli oneri di conservazione appare tuttavia più che congruo.
A margine dell’incontro il direttore ANORC ha ribadito la posizione di contrarietà dell’associazione alla previsione di attribuire all’Agenzia delle Entrate le funzioni di conservatore di documenti: «diverse sono le perplessità in merito alla concreta attuazione di tale previsione, ritenuta peraltro univocamente “assurda” nella realtà analogica e che -parimenti- non troverebbe fondamento in ambiente digitale».