I termini di conservazione della documentazione fiscalmente rilevante inerente all’IVA sono davvero cambiati?

Le recenti modifiche apportate al DPR 322/1998 dal DL 193/2016 hanno comportato l’aggiornamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni IVA, creando un evidente disallineamento delle tempistiche di conservazione previste dal DMEF 17 giugno 2014.

Fino a ieri il termine ultimo di conservazione sia della documentazione rilevante ai fini IVA che di quella rilevante ai fini delle imposte sui redditi coincidevano ed erano solitamente fissati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’art. 3 del citato DMEF 17 giugno 2014 richiedeva infatti indistintamente di provvedere alla conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti entro e non oltre tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali (così come previsto dall’art. 7, comma 4 -ter. del DL 357/94).

Dal 2017, però, il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA non coincide più con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed è stato fissato, in via eccezionale, al 28 febbraio, mentre dal 2018 sarà fissato al 30 aprile.

Disgiungendosi le due scadenze (dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi), a voler interpretare in maniera rigida la normativa, tutti i documenti afferenti l’IVA (registri IVA, fatture, note di credito, etc..) dovrebbero essere conservati entro il 31 maggio per il 2017 ed entro il 31 luglio nel 2018, con un effetto decisamente pesante sulle tempistiche di presentazione dei suddetti documenti da parte delle aziende ai conservatori. 
Una conseguenza pesante, non bilanciato da alcun vantaggio per l’Agenzia che, con i nuovi obblighi di comunicazione dei dati delle fatture, avrà già, con largo anticipo, tutte le informazioni riguardanti l’IVA e la relativa liquidazione.

La modifica delle tempistiche di conservazione coinvolge tutti i contribuenti, sia che conservino in modalità digitale sia che stampino la documentazione: un impatto, quindi, decisamente ampio e oneroso che, come detto, non porta alcun reale vantaggio all’amministrazione finanziaria.

Al momento non c’è che prendere atto di questo disallineamento. Oltretutto, l’unico caso “simile” – la Risoluzione 5/E del 29 febbraio 2012 in tema di invio dell’impronta – ha visto l’Agenzia intervenire direttamente per riallineare i termini modificando in maniera espressa quanto previsto e, quindi, in maniera neanche utilizzabile in via analogica per il risolvere l’attuale questione.

Sollecitata informalmente, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza del problema e lo studio di una possibile soluzione è già in cantiere.

L’impatto delle modifiche esaminate, non è stato di certo lieve e al momento è necessario provvedere a chiarire la non poca confusione ingenerata negli operatori di settore, che necessitano di prepararsi per tempo a gestire queste onerose scadenze.