Risoluzione del Parlamento europeo su DLT e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione

L’elaborazione di una strategia europea sulla blockchain è al centro dei lavori della Commissione europea, che ha dato vita negli ultimi mesi a diverse iniziative volte ad “esplorare” le potenzialità delle cosiddette “tecnologie di registro distribuito” (DLT – distributed ledger technologies).
Tra i progetti già avviati si ricordano: “Blockchain4EU: Blockchain per le trasformazioni industriali”, “Osservatorio e forum dell’UE sulla blockchain”, “Blockchain per il bene sociale”, lo “Studio sull’opportunità e sulla fattibilità di una struttura blockchain dell’UE” e la “European blockchain partnership”, alla quale l’Italia ha aderito dallo scorso 27 settembre, con una dichiarazione di cooperazione siglata dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.

In previsione dei potenziali scenari derivabili da una più ampia diffusione della Blockchain, con la Risoluzione del 3 ottobre scorso, il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di effettuare uno studio per valutare l’implementazione di diversi settori di attività, a seguito dell’introduzione delle tecnologie di registro distribuito e blockchain. Tra questi si annoverano: il settore ambientale ed energetico, sanitario, dei trasporti, di supply chains, istruzione, industrie creative e diritti d’autore, finanziario.

Tra gli esiti dell’applicazione di queste tecnologie nei rispettivi settori di riferimento, il Parlamento Europeo ha individuato in particolare:
la riduzione dei “costi di intermediazione […] tra le parti di una transazione” consentendo inoltre di “rafforzare l’autonomia dei cittadini, destrutturare i modelli tradizionali, migliorare i servizi e ridurre i costi lungo le catene del valore in un’ampia gamma di settori chiave”;
il rinnovato assetto derivato dal “profondo impatto che le applicazioni basate sulla DLT potrebbero avere sulla struttura della governance pubblica e sul ruolo delle istituzioni e chiede alla Commissione di effettuare uno studio per valutare i potenziali scenari di una più ampia diffusione delle reti pubbliche basate sulla DLT”.
Nel cosiddetto “ecosistema” proprio di Blockchain e DLT rientrano le implicazioni legate a: auto-sovranità, identità e fiducia, smart contracts, interoperabilità, normazione e scalabilità, sicurezza delle infrastrutture.

Nello specifico, la Risoluzione del parlamento europeo evidenzia che la DLT consente agli utenti di identificarsi e al contempo offre loro la facoltà di controllare quali dati personali intendono condividere, sottolineando al contempo che i dati in un registro pubblico sono pseudonimi e non anonimi.
Anche il concetto di identità digitale potrebbe subire un’evoluzione, estendendosi non più solo alle persone, ma anche alle organizzazioni e agli oggetti.
Inoltre, nell’ottica di self sovereignty, si sottolinea che la gestione dei dati personali in DLT dovrà implicare che gli utenti abbiano la capacità e le conoscenze e competenze tecniche per gestire i propri dati.
Proprio sotto il profilo della protezione dei dati personali, la Risoluzione pone l’attenzione circa la massima importanza di un uso della DLT conforme alla legislazione dell’UE sulla protezione dei dati, in particolare al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), invitando la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) a fornire ulteriori orientamenti su questo punto. 

A livello generale, interessante si prospetta lo scenario derivato dalla piena coordinazione tra le misure introdotte dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) e le novità apportate dall’applicazione delle nuove tecnologie, “considerando che la DLT può introdurre, attraverso i necessari meccanismi di cifratura e controllo, un paradigma informatico che può democratizzare i dati e rafforzare la fiducia e la trasparenza, fornendo un percorso sicuro ed efficace per l’esecuzione delle transazioni” così come riferito dall’Europarlamento, che avuto modo di soffermarsi ugualmente sulle misure di pseudonimizzazione degli utenti, proprie di questo ecosistema (a differenza di quelle di anonimizzazione).