Vantaggi e limiti dell’ eProcurement

L’innovazione nell’ambito dell’informazione e della comunicazione unitamente all’avvento delle nuove tecnologie hanno apportato profondi cambiamenti in molti settori, compreso quello dei contratti pubblici soprattutto sotto il profilo normativo, sia a livello nazionale che comunitario. L’utilizzo di piattaforme informatiche è ormai divenuto pratica comune e riconosciuta nell’acquisto di beni o servizi, considerando anche il notevole risparmio in termini di costi di approvvigionamento. Cavalcando l’onda di questa informatizzazione il legislatore comunitario, in occasione  dell’adozione della direttiva 2004/18/CE, in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, ha sostenuto la necessità  di regolamentare la disciplina relativa all’espletamento on line delle procedure di gara. All’interno del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), tale direttiva è stata descritta in maniera piuttosto precisa e puntuale, sia per quanto concerne le disposizioni in merito alle “definizioni”, sia sul piano della disciplina sostanziale e procedurale delle aste elettroniche, dei sistemi dinamici di acquisizione e dell’accordo quadro. Pur cambiando lo strumento, i principi di trasparenza e pubblicità  e il rispetto dei principi amministrativi godono sempre della massima priorità .
Per favorire il superamento dell’impiego di documenti amministrativi cartacei, l’art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni sinora effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità  legale e dovranno essere obbligatoriamente pubblicate sul sito web di riferimento dell’amministrazione proponente. Ciò significa che dalla suddetta data ogni Ente appartenente alla P.a. dovrà  pubblicare on line i propri bandi di gara, rendendoli accessibili e fruibili nel rispetto del DPCM 26/04/2011 (G.U. 01/08/2011, n. 177), in cui vengono stabilite le specifiche modalità  attraverso cui i siti web delle PP.AA. devono portarli a conoscenza dei terzi. Da sottolineare che essendo tali norme una lex specialis, l’Ente  potrà  prevedere, come elemento vincolante per la partecipazione alla gara, anche l’uso della PEC (Posta Elettronica Certificata), come regolamentata all’articolo 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (il cosiddetto CAD), per l’invio della domanda di partecipazione alla gara.
Tuttavia, nonostante questa prima fase digitalizzata, le P.A. non hanno nessun obbligo di utilizzo di piattaforme tecnologiche per l’adempimento delle procedure selettive: ragion per cui l’Ente potrà  stampare su carta tutta la documentazione ricevuta dai contraenti interessati provvedendo  allo svolgimento della gara secondo i criteri utilizzati in passato. La procedura di aggiudicazione avverrà  attraverso la creazione di un documento informatico firmato digitalmente – comprendente il nominativo dell’aggiudicatario che verrà  poi pubblicato, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009, sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente.
La tendenza ad adeguare il diritto alla tecnologia mostra qui i suoi punti deboli. La soluzione auspicabile sarebbe piuttosto quella contraria, ossia quella di adeguare gli strumenti tecnologici alla normativa nell’ottica di creare un sistema non solo efficace, ma soprattutto efficiente. I vantaggi connessi alla presenza di un sistema di e-procurement al servizio delle pubbliche amministrazioni sono innegabili, ma se si vuole ottimizzare la spesa pubblica, non si può prescindere dal rispetto dei principi cardine dell’azione amministrativa quali imparzialità , economicità , celerità , minor aggravio del procedimento, pubblicità  e trasparenza.