Arriva la PEC per tutti!
A cura di Avv. Luigi Foglia – Digital & Law Department – Studio Legale Lisi
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Il 25 maggio 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie) che individua le modalità con cui ogni cittadino, direttamente o tramite l’affidatario del servizio, potrà richiedere l’assegnazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la cui attivazione ed il successivo utilizzo sono gratuiti.
Con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119) si è data, quindi, attuazione alla previsione contenuta nell’art. 16-bis, commi 5 e 6, della Legge 2/2009 (legge di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185) favorendo così la diffusione della PEC e dando la possibilità ai cittadini di inviare documenti informatici per via telematica e dialogare in maniera più veloce con le Pubbliche Amministrazioni.
Per il cittadino che utilizzerà il servizio di PEC, secondo le modalità previste dal DPCM, si avrà l’espressa accettazione dell’invio da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano; inoltre l’indirizzo sarà valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
L’allegato A del DPCM 6 maggio 2006 chiarisce le modalità di richiesta attivazione e utilizzo del servizio di PEC riassumiamo qui le indicazioni più importanti:
” Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all’estero, può chiedere l’attivazione di un’utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini.
L’attivazione dell’utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione e’ resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L’elenco di tali uffici e’ inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all’attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all’atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.
L’ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando così luogo all’attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.
Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalità operative ed alle regole indicate sul sito.
L’uso del servizio e’ personale e riservato. Non e’ consentito accedere ad un’utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi. “
Risulta, così, completo il quadro normativo finalizzato alla massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni da e verso la Pubblica Amministrazione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Occorre ricordare che accanto a cittadini e PA, anche Professionisti e Imprese (entro rispettivamente 1 e 3 anni) dovranno dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Il progetto generale, così delineato, è di sicuro interesse: la velocità delle comunicazioni basate sulla PEC ed il mantenimento delle garanzie di certezza che tale sistema assicura permetteranno nel giro di pochi anni di digitalizzare la maggior parte dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione con un notevole risparmio di tempo e carta.
Il DPCM dimentica però di riconoscere validità anche ad indirizzi di posta elettronica analoghi alla PEC (basati su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, l’integrità del contenuto delle stesse e che garantiscano interoperabilità con analoghi sistemi internazionali); sarebbe stato più corretto, in un’ottica di neutralità dell’amministrazione centrale, limitarsi a descrivere le finalità che la soluzione tecnologica da utilizzare dovrà garantire.