FOIA e azione amministrativa: il caso di AGCOM

Vi proponiamo un’intervista alla dott.ssa Mara Mucci, Segretario Generale di ANORC Professioni, riguardante il caso di AGCOM e dei sui dinieghi alle richieste di accesso agli atti (FOIA) da parte dell’Associazione Copernicani.

La vicenda, culminata con un ricorso al TAR Lazio, può rappresentare l’esempio di casistiche già registrate nel contesto nazionale.

 

Il FOIA all’italiana. Funziona davvero? 

Per saperlo veramente dovremmo non solo avere il computo di tutti gli accessi agli atti, ma anche entrare nel dettaglio di ciascuno per capire se, in caso di diniego, ci sia stato eccesso di tutela da parte dell’ente oltre i limiti previsti per legge.
Credo che uno strumento lo si giudichi non tanto dagli intenti, ma da quanto concretamente questi siano in grado di trasformarsi in fatti e, in questo caso, in trasparenza e accountability.

Il secondo comma dell’articolo 5 del D. lgs. 33/2013 recita “…chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

 

Ci racconti della “battaglia” condotta contro AGCOM

Da aprile 2019 l’Associazione Copernicani ha portato avanti una battaglia per avere i dati, in formato non aggregato, di audience da parte di AGCOM. Dopo i primi dinieghi da parte dell’Ente, l’Associazione è stata costretta a ricorrere al TAR del Lazio.

L’obiezione principale riguarda una clausola del Regolamento interno di AGCOM, che comportava la classificazione della richiesta come “troppo ampia”, in quanto avrebbe comportato un sovraccarico nel buon andamento dell’amministrazione.

Tale obiezione è stata decisamente smentita dal TAR: i dati richiesti, infatti, erano né più né meno quelli che AGCOM riceve direttamente dal suo fornitore, la società Geca.

L’articolo 5 bis, inoltre, non contempla il caso di diniego da parte dell’ente circa la quantità di dati richiesti, bensì è necessario per evitare pregiudizi concreti alla tutela di interessi pubblici (sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza anazionale, la difesa …) e privati (protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza…). Quindi, quanto stabilito dal Regolamento interno di AGCOM sarebbe illegittimo. Non rientra tra i casi di diniego, inoltre, il mero interesse egoistico: ai sensi dell’art. 5, comma 3, l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non ha alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di acceso civico non richiede motivazione.

Nel caso in esame, occorre quindi sottolineare che “…non ricorre il caso in cui l’accesso civico generalizzato può essere negato in quanto intralcia l’azione amministrativa dell’ente ostensore, come può accadere nei casi di richieste massive e se questo diritto è adoperato in modo distorto; qui può essere, invece, facilmente instaurato il c.d. dialogo collaborativo col richiedente, in quanto l’Agcom non dovrà assumersi altro onere che fornire al ricorrente, entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza, il database ad essa consegnato dalla società Geca.”

 

Cosa possiamo imparare da questa vicenda?

Anzitutto, siamo in presenza di un tipico caso di malfunzionamento dell’ente pubblico, che ha negato la richiesta di accesso generalizzato anche in assenza di motivazioni previste per legge. Naturalmente non tutti hanno la testardaggine, la convinzione o ancora i mezzi per andare fino al TAR a presentare ricorso, e ciò rappresenta in modo plastico la fragilità dello strumento del FOIA, nonché dell’assenza di accountability in alcuni decisori pubblici.

 

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